The dialectical relationship between testamentum and donatio mortis causa is clearly shown from the fourth century, when the imperial constitutions clarified, in the light of established practice, that the testamentum was not the only formthrough which the will of a testator might be expressed. There existed, in fact, agreements and alternative written documents which might be used for such an end, and the mortis causa donation was one of these. Inevitably, with the arrival of the Middle Ages and as Italy becameRomano-Germanic, between the eighth and eleventh centuries, the Roman testament disappeared, although its name (i.e. testamentum) survived, while testamentary dispositions were made primarily through donationswith aretained usufruct or donations effected only post mortem. The notaries of the period, however, were evidently aware of the particular nature of these juridical acts which allowed the owners of more or less significant patrimonies to bequeath, after their deaths, their own goods to churches andmonasteries. This practice favoured the creation of a new style for transactions and documents characterised by the ordinatio and by the many cartule iudicati and cartule ordinationis which presented, in part, the structure of the donation but presented their essence in typical verbs of disposition: volo et statuo, volo et iudico, and similar variants. Such a simple and efficacious model was the object of a characteristic reinterpretation, witnessed into the twelfth century in Lombardy and parts of Emilia, which was designed to document acts of generosity involving an initial purchase of goods which were then granted to an ecclesiastical foundation,while allowing an interimgrant of the usufruct to the seller of the same goods. The Roman testamentum began to re-emerge in its original form only from the end of the eleventh century, at the same time as the first examples of the juridical Renaissance.

Nell’ordinamento dell’Occidente latino, le disposizioni di ultime volontà trovano la loro espressione giuridico-documentaria nel binomio testamentum, proprio dell’età classica, e mortis causa donatio che, appartenente in origine alla categoria degli atti tra vivi, in età giustinianea si vide riconoscere la natura di atto a causa di morte. Inevitabilmente, il passaggio all’età medievale ha comportato nell’Italia romano-longobarda, e poi in quella del Regnum Italiae, una sorta di semplificazione del sistema ereditato dal mondo romano, con il testamento che sopravvive come tale soltanto nel termine testamentum, appunto, ricorrente in alcuni documenti. Le disposizioni di ultime volontà vengono dunque calate in scritture che appaiono quasi una sorta di logica rilettura della mortis causa donatio, tutte interpretate in genere dagli storici giuristi, ma anche dai diplomatisti, come donazioni reservato usufructo e donazioni post obitum in senso lato. Se invece nell’esegesi delle fonti si presta maggiore attenzione alle formule e ai termini ricorrenti appare subito evidente come i notai attivi in Italia settentrionale nell’alto medioevo (IX-XI secolo) dimostrino piena consapevolezza della peculiare natura giuridica delle disposizioni di ultime volontà, che percepiscono come ben distinta da quella della donazione; d’altra parte non si può negare che ai loro occhi, da un punto di vista formale, l’analogia con la donazione fosse spiccata. Alla luce di ciò, appare dunque quasi naturale che quei notai abbiano elaborato un modello documentario diverso, fatto di cartole iudicati e cartole ordinationis profondamente debitrici delle coeve cartole donationis, ma che hanno il proprio fulcro in verbi come volo, statuo, instituo, iudico, di spiccato sapore bizantino. Tale modello, semplice ed efficace, diventa allora tipico di un territorio coincidente in massima parte con l’odierna Lombardia, con l’appendice emiliana della città di Piacenza, una regione già all’epoca molto attiva in ambito economico e finanziario, dove, forse non a caso, le nuove cartole ordinationis/iudicati vengono usate anche per mascherare atti giuridici ben diversi dalle disposizioni di ultime volontà, come ad esempio i prestiti di danaro con pegno a garanzia. Perché il testamentum romano cominci a riemergere nella documentazione di quest’area geografica, bisognerà attendere la seconda metà del XII secolo, in coincidenza con le prime manifestazioni del Rinascimento giuridico e della riemersione del diritto romano.

“Volo et instituo”. A Journey through the Dispositions in Northern Italian Wills from the Early Middle Ages / Mantegna, Cristina. - 33(2025), pp. 182-201. (Intervento presentato al convegno Testaments as Historical Documents. 17th Congress of Commission Internationale de Diplomatique tenutosi a Stockholm).

“Volo et instituo”. A Journey through the Dispositions in Northern Italian Wills from the Early Middle Ages

Cristina Mantegna
2025

Abstract

The dialectical relationship between testamentum and donatio mortis causa is clearly shown from the fourth century, when the imperial constitutions clarified, in the light of established practice, that the testamentum was not the only formthrough which the will of a testator might be expressed. There existed, in fact, agreements and alternative written documents which might be used for such an end, and the mortis causa donation was one of these. Inevitably, with the arrival of the Middle Ages and as Italy becameRomano-Germanic, between the eighth and eleventh centuries, the Roman testament disappeared, although its name (i.e. testamentum) survived, while testamentary dispositions were made primarily through donationswith aretained usufruct or donations effected only post mortem. The notaries of the period, however, were evidently aware of the particular nature of these juridical acts which allowed the owners of more or less significant patrimonies to bequeath, after their deaths, their own goods to churches andmonasteries. This practice favoured the creation of a new style for transactions and documents characterised by the ordinatio and by the many cartule iudicati and cartule ordinationis which presented, in part, the structure of the donation but presented their essence in typical verbs of disposition: volo et statuo, volo et iudico, and similar variants. Such a simple and efficacious model was the object of a characteristic reinterpretation, witnessed into the twelfth century in Lombardy and parts of Emilia, which was designed to document acts of generosity involving an initial purchase of goods which were then granted to an ecclesiastical foundation,while allowing an interimgrant of the usufruct to the seller of the same goods. The Roman testamentum began to re-emerge in its original form only from the end of the eleventh century, at the same time as the first examples of the juridical Renaissance.
2025
Testaments as Historical Documents. 17th Congress of Commission Internationale de Diplomatique
Nell’ordinamento dell’Occidente latino, le disposizioni di ultime volontà trovano la loro espressione giuridico-documentaria nel binomio testamentum, proprio dell’età classica, e mortis causa donatio che, appartenente in origine alla categoria degli atti tra vivi, in età giustinianea si vide riconoscere la natura di atto a causa di morte. Inevitabilmente, il passaggio all’età medievale ha comportato nell’Italia romano-longobarda, e poi in quella del Regnum Italiae, una sorta di semplificazione del sistema ereditato dal mondo romano, con il testamento che sopravvive come tale soltanto nel termine testamentum, appunto, ricorrente in alcuni documenti. Le disposizioni di ultime volontà vengono dunque calate in scritture che appaiono quasi una sorta di logica rilettura della mortis causa donatio, tutte interpretate in genere dagli storici giuristi, ma anche dai diplomatisti, come donazioni reservato usufructo e donazioni post obitum in senso lato. Se invece nell’esegesi delle fonti si presta maggiore attenzione alle formule e ai termini ricorrenti appare subito evidente come i notai attivi in Italia settentrionale nell’alto medioevo (IX-XI secolo) dimostrino piena consapevolezza della peculiare natura giuridica delle disposizioni di ultime volontà, che percepiscono come ben distinta da quella della donazione; d’altra parte non si può negare che ai loro occhi, da un punto di vista formale, l’analogia con la donazione fosse spiccata. Alla luce di ciò, appare dunque quasi naturale che quei notai abbiano elaborato un modello documentario diverso, fatto di cartole iudicati e cartole ordinationis profondamente debitrici delle coeve cartole donationis, ma che hanno il proprio fulcro in verbi come volo, statuo, instituo, iudico, di spiccato sapore bizantino. Tale modello, semplice ed efficace, diventa allora tipico di un territorio coincidente in massima parte con l’odierna Lombardia, con l’appendice emiliana della città di Piacenza, una regione già all’epoca molto attiva in ambito economico e finanziario, dove, forse non a caso, le nuove cartole ordinationis/iudicati vengono usate anche per mascherare atti giuridici ben diversi dalle disposizioni di ultime volontà, come ad esempio i prestiti di danaro con pegno a garanzia. Perché il testamentum romano cominci a riemergere nella documentazione di quest’area geografica, bisognerà attendere la seconda metà del XII secolo, in coincidenza con le prime manifestazioni del Rinascimento giuridico e della riemersione del diritto romano.
Testamentum; Cartola iudicati; Cartola ordinationis; alto medioevo
04 Pubblicazione in atti di convegno::04b Atto di convegno in volume
“Volo et instituo”. A Journey through the Dispositions in Northern Italian Wills from the Early Middle Ages / Mantegna, Cristina. - 33(2025), pp. 182-201. (Intervento presentato al convegno Testaments as Historical Documents. 17th Congress of Commission Internationale de Diplomatique tenutosi a Stockholm).
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