Il notaio che, nel rogitare un contratto di compravendita immobiliare, riporta una dichiarazione della parte che sa essere falsa, perché fa riferimento ad un fatto non vero, commette un falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479, c.p. - che nell’ultima parte punisce il pubblico ufficiale il quale “attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” - soltanto nel caso in cui la parte ha l’obbligo giuridico di dire la verità.
Il notaio che "riporta" in un contratto di compravendita immobiliare una dichiarazione che sa essere falsa, perchè fa riferimento ad un fatto non vero, commette un faslo ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p.? / Bartolo, Pasquale. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 2(2025), pp. 1-28.
Il notaio che "riporta" in un contratto di compravendita immobiliare una dichiarazione che sa essere falsa, perchè fa riferimento ad un fatto non vero, commette un faslo ideologico in atto pubblico, ex art. 479 c.p.?
Pasquale Bartolo
2025
Abstract
Il notaio che, nel rogitare un contratto di compravendita immobiliare, riporta una dichiarazione della parte che sa essere falsa, perché fa riferimento ad un fatto non vero, commette un falso ideologico in atto pubblico, ex art. 479, c.p. - che nell’ultima parte punisce il pubblico ufficiale il quale “attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità” - soltanto nel caso in cui la parte ha l’obbligo giuridico di dire la verità.| File | Dimensione | Formato | |
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