Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio dell’istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dagli artt. 64-bis ss. c.c.i.i., in una prospettiva di confronto con il concordato preventivo. Muovendo dalla considerazione per la quale tali due strumenti di regolazione della crisi valorizzano al massimo la libertà distributiva del patrimonio del debitore, si argomenta, anche alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1023, nonché dell’esperienza statunitense delle riorganizzazioni societarie, che gli stessi non presentano significative differenze sul piano distributivo e che tutti i tentativi di individuar profili di reciproca autonomia si imbattono in ragioni difficili da superare. Per converso, si conclude che i tratti distintivi fra i due istituti vadano ricercati, per lo più, sul terreno procedimentale, ove emerge una più spiccata elasticità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rispetto al concordato preventivo.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis ss. c.c.i.i. e concordato preventivo con approvazione unanime delle classi. Profili differenziali / Viola, Filippo. - In: IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ. - ISSN 2039-6880. - (2025), pp. 644-666.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis ss. c.c.i.i. e concordato preventivo con approvazione unanime delle classi. Profili differenziali
Filippo Viola
2025
Abstract
Il presente lavoro ha ad oggetto lo studio dell’istituto del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dagli artt. 64-bis ss. c.c.i.i., in una prospettiva di confronto con il concordato preventivo. Muovendo dalla considerazione per la quale tali due strumenti di regolazione della crisi valorizzano al massimo la libertà distributiva del patrimonio del debitore, si argomenta, anche alla luce delle indicazioni contenute nella direttiva (UE) 2019/1023, nonché dell’esperienza statunitense delle riorganizzazioni societarie, che gli stessi non presentano significative differenze sul piano distributivo e che tutti i tentativi di individuar profili di reciproca autonomia si imbattono in ragioni difficili da superare. Per converso, si conclude che i tratti distintivi fra i due istituti vadano ricercati, per lo più, sul terreno procedimentale, ove emerge una più spiccata elasticità del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rispetto al concordato preventivo.| File | Dimensione | Formato | |
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