L’articolo si sofferma problematicamente sulle statuizioni della sentenza 10 dicembre 2024, n. 196 della Corte costituzionale, le quali attengono, in generale, alla disciplina legislativa (di cui al secondo comma dell’art. 51 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) del sistema dei limiti alla candidabilità alla carica di sindaco dei comuni. In particolare, l’attenzione scientifica è richiamata da un obiter dictum con il quale la Corte estende la valutazione di non manifesta irragionevolezza (sulla base della quale è stata dichiarata l’infondatezza del ricorso) alle disposizioni di cui al terzo periodo del secondo comma del citato art. 51, le quali sottraggono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti al richiamato sistema dei limiti. Il rilievo problematico attiene alla osservazione che la suddetta “esenzione” appare suscettibile di indebolire nei “piccoli comuni” le garanzie costituzionali apprestate a tutela della libertà del voto e della accessibilità alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (con possibili implicazioni sul principio di sovranità popolare di cui all’art. 1, comma secondo, Cost.).
La Corte e il limite ai mandati nei Comuni: un obiter dictum di troppo. Note a margine di Corte cost. 10 dicembre 2024, n. 196 / Sambucci, Lio. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - 2:(2025), pp. 37-68.
La Corte e il limite ai mandati nei Comuni: un obiter dictum di troppo. Note a margine di Corte cost. 10 dicembre 2024, n. 196
Lio Sambucci
2025
Abstract
L’articolo si sofferma problematicamente sulle statuizioni della sentenza 10 dicembre 2024, n. 196 della Corte costituzionale, le quali attengono, in generale, alla disciplina legislativa (di cui al secondo comma dell’art. 51 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) del sistema dei limiti alla candidabilità alla carica di sindaco dei comuni. In particolare, l’attenzione scientifica è richiamata da un obiter dictum con il quale la Corte estende la valutazione di non manifesta irragionevolezza (sulla base della quale è stata dichiarata l’infondatezza del ricorso) alle disposizioni di cui al terzo periodo del secondo comma del citato art. 51, le quali sottraggono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti al richiamato sistema dei limiti. Il rilievo problematico attiene alla osservazione che la suddetta “esenzione” appare suscettibile di indebolire nei “piccoli comuni” le garanzie costituzionali apprestate a tutela della libertà del voto e della accessibilità alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (con possibili implicazioni sul principio di sovranità popolare di cui all’art. 1, comma secondo, Cost.).| File | Dimensione | Formato | |
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