Il contributo riflette sulle recenti modifiche legislative aventi ad oggetto l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, l’inserimento del delitto di destinazione indebita di denaro o cose mobili e la riformulazione del traffico di influenze illecite. In accordo con le prime pronunce della Corte di legittimità, si reputa che le più gravi “condotte distrattive” rimangano nel perimetro applicativo del peculato ex art. 314 c.p. Mentre, in disaccordo con tale giurisprudenza, si afferma che le meno gravi “condotte di abuso distrattivo”, già sussunte sotto l’abrogato art. 323 c.p., siano soltanto “in parte” riconducibili nel nuovo delitto previsto dell’art. 314-bis c.p.; e che le stesse soltanto “per il futuro” rileveranno penalmente alla stregua della ipotesi criminosa di nuovo conio, ricadendo nel fenomeno abolitivo per il “passato”. Quanto alla riformulazione dell’art. 346-bis c.p., per i giudicati di condanna aventi ad oggetto mediazioni illecite finalizzate alla commissione di un abuso d’ufficio, si ritiene applicabile la disciplina dell’art. 673 c.p.p. con la revoca delle sentenze di condanna per l’intervenuta abolitio criminis.
Peculato, indebita destinazione di beni, abuso d’ufficio e traffico di influenze: quattro delitti in cerca d’autore / Gambardella, Marco. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - 4(2025), pp. 1075-1099.
Peculato, indebita destinazione di beni, abuso d’ufficio e traffico di influenze: quattro delitti in cerca d’autore
Marco Gambardella
2025
Abstract
Il contributo riflette sulle recenti modifiche legislative aventi ad oggetto l’abrogazione dell’abuso d’ufficio, l’inserimento del delitto di destinazione indebita di denaro o cose mobili e la riformulazione del traffico di influenze illecite. In accordo con le prime pronunce della Corte di legittimità, si reputa che le più gravi “condotte distrattive” rimangano nel perimetro applicativo del peculato ex art. 314 c.p. Mentre, in disaccordo con tale giurisprudenza, si afferma che le meno gravi “condotte di abuso distrattivo”, già sussunte sotto l’abrogato art. 323 c.p., siano soltanto “in parte” riconducibili nel nuovo delitto previsto dell’art. 314-bis c.p.; e che le stesse soltanto “per il futuro” rileveranno penalmente alla stregua della ipotesi criminosa di nuovo conio, ricadendo nel fenomeno abolitivo per il “passato”. Quanto alla riformulazione dell’art. 346-bis c.p., per i giudicati di condanna aventi ad oggetto mediazioni illecite finalizzate alla commissione di un abuso d’ufficio, si ritiene applicabile la disciplina dell’art. 673 c.p.p. con la revoca delle sentenze di condanna per l’intervenuta abolitio criminis.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Gambardella_ Peculato_indebita_destinazione_2025.pdf
solo gestori archivio
Note: testo contributo
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
959.78 kB
Formato
Adobe PDF
|
959.78 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


