Lo studio è incentrato sull’analisi della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la quale sono introdotte modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. in materia di tutela dell’ambiente. In particolare, all’art. 9 Cost. è stato aggiunto un comma che individua un nuovo dovere a norma del quale la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Con riferimento all’art. 41 Cost., si è, invece, previsto che l’iniziativa privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute, all’ambiente (comma 2) e che spetta alla legge determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali «e ambientali» (comma 3). L’attenzione sarà, poi, spostata nell’ambito dell’ordinamento francese, ove, a seguito dell’importante introduzione del richiamo alla Charte de l’environnement nel Preambolo della Costituzione del 1958, si è proposta una revisione costituzionale volta alla modifica dell’art. 1 Cost. in ordine all’introduzione di un richiamo ai cambiamenti climatici e al concetto di biodiversità, rispetto alla quale, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo.
La tutela ambientale nella Costituzione, raffronto con l’ordinamento francese / BASSETTI DE ANGELIS, Matteo. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - (2024).
La tutela ambientale nella Costituzione, raffronto con l’ordinamento francese
Matteo Bassetti De Angelis
2024
Abstract
Lo studio è incentrato sull’analisi della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la quale sono introdotte modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. in materia di tutela dell’ambiente. In particolare, all’art. 9 Cost. è stato aggiunto un comma che individua un nuovo dovere a norma del quale la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Con riferimento all’art. 41 Cost., si è, invece, previsto che l’iniziativa privata non possa svolgersi in modo da recare danno “alla salute, all’ambiente (comma 2) e che spetta alla legge determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali «e ambientali» (comma 3). L’attenzione sarà, poi, spostata nell’ambito dell’ordinamento francese, ove, a seguito dell’importante introduzione del richiamo alla Charte de l’environnement nel Preambolo della Costituzione del 1958, si è proposta una revisione costituzionale volta alla modifica dell’art. 1 Cost. in ordine all’introduzione di un richiamo ai cambiamenti climatici e al concetto di biodiversità, rispetto alla quale, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.