Con sentenza n. 8610/2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato l’applicabilità dell’art. 17 bis della l. n. 241/1990 al parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, una volta decorso il termine per provvedere, l’inerzia della Soprintendenza viene ad essere equiparata ad un atto di assenso e ciò consente all’amministrazione procedente di concludere il procedimento. La pronuncia in commento supera l’indirizzo giurisprudenziale che assegnava rilevanza anche al parere rilasciato tardivamente dalla Soprintendenza, purché reso prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione procedente, con l’unica conseguenza che il parere rilasciato tardivamente non sarebbe più vincolante bensì obbligatorio. Sebbene nella sentenza in commento il Consiglio di Stato argomenti in maniera convincente le ragioni dell’applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990 al parere soprintendentizio, restano comunque dei dubbi, sui quali si sta misurando la dottrina, in merito alla validità di un siffatto meccanismo semplificatorio in una materia particolarmente sensibile quale la tutela del paesaggio, da ultimo rinvigorita dalla riforma dell’art. 9 Cost.

Perentorietà del termine di conclusione del procedimento e tutela degli interessi sensibili: commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610 del 2 ottobre 2023 / Pisano, Chiara. - (2024).

Perentorietà del termine di conclusione del procedimento e tutela degli interessi sensibili: commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610 del 2 ottobre 2023

Chiara Pisano
Writing – Original Draft Preparation
2024

Abstract

Con sentenza n. 8610/2023, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato l’applicabilità dell’art. 17 bis della l. n. 241/1990 al parere della Soprintendenza nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Di conseguenza, una volta decorso il termine per provvedere, l’inerzia della Soprintendenza viene ad essere equiparata ad un atto di assenso e ciò consente all’amministrazione procedente di concludere il procedimento. La pronuncia in commento supera l’indirizzo giurisprudenziale che assegnava rilevanza anche al parere rilasciato tardivamente dalla Soprintendenza, purché reso prima dell’adozione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione procedente, con l’unica conseguenza che il parere rilasciato tardivamente non sarebbe più vincolante bensì obbligatorio. Sebbene nella sentenza in commento il Consiglio di Stato argomenti in maniera convincente le ragioni dell’applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17 bis della l. n. 241/1990 al parere soprintendentizio, restano comunque dei dubbi, sui quali si sta misurando la dottrina, in merito alla validità di un siffatto meccanismo semplificatorio in una materia particolarmente sensibile quale la tutela del paesaggio, da ultimo rinvigorita dalla riforma dell’art. 9 Cost.
2024
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