La recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 6/2024 si è occupata della differenziazione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti; tema su cui si è registrata una recente evoluzione giurisprudenziale, seguita dalle novità normative introdotte in attuazione delle legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). In particolare, i giudici di merito hanno affrontato la questione concernente l’individuazione del termine decadenziale entro cui l’Ufficio è legittimato a svolgere l’azione finalizzata al disconoscimento della compensazione attuata dal contribuente, ritenendo, in modo assai discutibile, che lo stesso termine, nelle ipotesi in cui si riferisca alla notifica di un avviso di recupero di un credito di imposta non spettante, inizi a decorrere dal momento in cui il credito è stato esposto in dichiarazione e non già dal momento del relativo utilizzo.
Ancora incertezze sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti (anche) nella giurisprudenza di merito / Campanella, Federica. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - 1/2024(2024), pp. 143-153.
Ancora incertezze sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti (anche) nella giurisprudenza di merito
campanella federica
2024
Abstract
La recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 6/2024 si è occupata della differenziazione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti; tema su cui si è registrata una recente evoluzione giurisprudenziale, seguita dalle novità normative introdotte in attuazione delle legge delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111). In particolare, i giudici di merito hanno affrontato la questione concernente l’individuazione del termine decadenziale entro cui l’Ufficio è legittimato a svolgere l’azione finalizzata al disconoscimento della compensazione attuata dal contribuente, ritenendo, in modo assai discutibile, che lo stesso termine, nelle ipotesi in cui si riferisca alla notifica di un avviso di recupero di un credito di imposta non spettante, inizi a decorrere dal momento in cui il credito è stato esposto in dichiarazione e non già dal momento del relativo utilizzo.File | Dimensione | Formato | |
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