Il contributo si pone l’obiettivo di indagare l’evoluzione del concetto di identità personale nell’ambiente digitale e, in particolare, la nozione di ‘identità digitale’, da intendersi quale rappresentazione della persona mediante una serie di elementi informativi disseminati nel web e in dispositivi informatici offline. Il sopravanzare della transizione digitale impone di focalizzare l’attenzione sulla tutela della ‘identità digitale’ non solo nel corso della vita della persona ma pure nel momento successivo alla sua morte. Invero, poiché i dati messi in circolazione sono idonei a durare “per sempre” e “ovunque”, si pone al giurista il problema di regolare il (nuovo) fenomeno della ‘eredità digitale’, e cioè della successione nelle attività e nelle posizioni connesse alla identità digitale del de cuius, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che lega(va)no gli utenti del web deceduti agli internet service providers. I diversi ordinamenti giuridici hanno fornito risposte variegate al quesito, ispirandosi tuttavia ad archetipi comuni: vuoi imponendo l’applicabilità dei principi dettati in tema di successioni mortis causa; vuoi reputando che le azioni a tutela della identità digitale si estinguano con la morte del soggetto; vuoi, ancora, contemplando la ‘persistenza’ di interessi giuridicamente tutelabili in capo ai prossimi congiunti del de cuius; vuoi, infine, lasciando ampio spazio all’autonomia dei c.d. players del mercato digitale, i quali tendono a sviluppare interfacce che agevolano la scelta consapevole dell’utente in ordine alla destinazione dell’identità digitale per il tempo successivo alla propria morte. Nell’ordinamento italiano, ove non è contemplata una disciplina organica del fenomeno, è possibile ravvisare un appiglio normativo nell’art. 2-terdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice privacy”), il quale consente l’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (e cioè, quelli di: accesso, rettifica, cancellazione, ottenere limitazioni al trattamento, notifica, portabilità, opposizione al trattamento e non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati), relativi ai dati personali di persone decedute, in capo a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario” ovvero a chi vanti “ragioni familiari meritevoli di protezione”. Sulla base di tale disposizione, si può dunque ritenere che – nell’ordinamento italiano – la regola sia la tendenziale persistenza post mortem dell’identità digitale delle persone, le quali possono programmare la successione nella propria identità digitale, sia disponendo – mediante testamento – che il proprio patrimonio digitale venga lasciato, a titolo di eredità o legato, a uno o più soggetti sia nominando una persona di fiducia incaricata della gestione post-mortale della identità digitale, attraverso il conferimento di apposito mandato post mortem exequendum.
Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti ‘digitali’ del defunto? / Alfonsi, Riccardo. - (2024), pp. 219-240. (Intervento presentato al convegno Le transizioni e il diritto tenutosi a Trento) [10.15168/11572_434970].
Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti ‘digitali’ del defunto?
Riccardo AlfonsiPrimo
2024
Abstract
Il contributo si pone l’obiettivo di indagare l’evoluzione del concetto di identità personale nell’ambiente digitale e, in particolare, la nozione di ‘identità digitale’, da intendersi quale rappresentazione della persona mediante una serie di elementi informativi disseminati nel web e in dispositivi informatici offline. Il sopravanzare della transizione digitale impone di focalizzare l’attenzione sulla tutela della ‘identità digitale’ non solo nel corso della vita della persona ma pure nel momento successivo alla sua morte. Invero, poiché i dati messi in circolazione sono idonei a durare “per sempre” e “ovunque”, si pone al giurista il problema di regolare il (nuovo) fenomeno della ‘eredità digitale’, e cioè della successione nelle attività e nelle posizioni connesse alla identità digitale del de cuius, con particolare riguardo ai rapporti giuridici che lega(va)no gli utenti del web deceduti agli internet service providers. I diversi ordinamenti giuridici hanno fornito risposte variegate al quesito, ispirandosi tuttavia ad archetipi comuni: vuoi imponendo l’applicabilità dei principi dettati in tema di successioni mortis causa; vuoi reputando che le azioni a tutela della identità digitale si estinguano con la morte del soggetto; vuoi, ancora, contemplando la ‘persistenza’ di interessi giuridicamente tutelabili in capo ai prossimi congiunti del de cuius; vuoi, infine, lasciando ampio spazio all’autonomia dei c.d. players del mercato digitale, i quali tendono a sviluppare interfacce che agevolano la scelta consapevole dell’utente in ordine alla destinazione dell’identità digitale per il tempo successivo alla propria morte. Nell’ordinamento italiano, ove non è contemplata una disciplina organica del fenomeno, è possibile ravvisare un appiglio normativo nell’art. 2-terdecies del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. “codice privacy”), il quale consente l’esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (e cioè, quelli di: accesso, rettifica, cancellazione, ottenere limitazioni al trattamento, notifica, portabilità, opposizione al trattamento e non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati), relativi ai dati personali di persone decedute, in capo a “chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario” ovvero a chi vanti “ragioni familiari meritevoli di protezione”. Sulla base di tale disposizione, si può dunque ritenere che – nell’ordinamento italiano – la regola sia la tendenziale persistenza post mortem dell’identità digitale delle persone, le quali possono programmare la successione nella propria identità digitale, sia disponendo – mediante testamento – che il proprio patrimonio digitale venga lasciato, a titolo di eredità o legato, a uno o più soggetti sia nominando una persona di fiducia incaricata della gestione post-mortale della identità digitale, attraverso il conferimento di apposito mandato post mortem exequendum.File | Dimensione | Formato | |
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