L'articolo rilfette intorno all'art. 393 c.p.c. che non distingue tra rinvio prosecutorio e restitutorio ai fini della regolazione degli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio. Il tenore letterale dell’art. 393 c.p.c. non valorizza la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio ed impartisce, in ogni caso, l’estinzione dell’intero processo in conseguenza dell’estinzione del giudizio in fase di rinvio. Tuttavia l’analisi della giurisprudenza di legittimità sul punto e delle riflessioni dottrinali sviluppatesi a partire dalla tesi di E.F. Ricci mostra l’opportunità di ridiscutere l’ambito di applicazione della norma, per escludervi taluni casi di rinvio marcatamente restitutorio, in cui, a valle della cassazione di una pronuncia di mero rito di inammissibilità, improcedibilità o estinzione in appello, l’estinzione del giudizio di rinvio impedisca il consolidarsi dell’effetto sostitutivo che sarebbe potuto discendere solo dalla nuova decisione di merito in quella sede. In queste ipotesi, allora, l’art. 393 c.p.c. cede il passo all’art. 338 c.p.c. e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ivi previsto.
Rileggendo l’art. 393 c.p.c. a oltre cinquant’anni dall’opera di E.F. Ricci / Barone, Sara. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2022), pp. 1621-1628.
Rileggendo l’art. 393 c.p.c. a oltre cinquant’anni dall’opera di E.F. Ricci
sara barone
2022
Abstract
L'articolo rilfette intorno all'art. 393 c.p.c. che non distingue tra rinvio prosecutorio e restitutorio ai fini della regolazione degli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio. Il tenore letterale dell’art. 393 c.p.c. non valorizza la distinzione tra rinvio prosecutorio e rinvio restitutorio ed impartisce, in ogni caso, l’estinzione dell’intero processo in conseguenza dell’estinzione del giudizio in fase di rinvio. Tuttavia l’analisi della giurisprudenza di legittimità sul punto e delle riflessioni dottrinali sviluppatesi a partire dalla tesi di E.F. Ricci mostra l’opportunità di ridiscutere l’ambito di applicazione della norma, per escludervi taluni casi di rinvio marcatamente restitutorio, in cui, a valle della cassazione di una pronuncia di mero rito di inammissibilità, improcedibilità o estinzione in appello, l’estinzione del giudizio di rinvio impedisca il consolidarsi dell’effetto sostitutivo che sarebbe potuto discendere solo dalla nuova decisione di merito in quella sede. In queste ipotesi, allora, l’art. 393 c.p.c. cede il passo all’art. 338 c.p.c. e al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ivi previsto.File | Dimensione | Formato | |
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