Nel commentare l’art. 59 della Costituzione l'A. provvede, in primo luogo, a ricostruire la genesi costituzionale della previsione della duplice categoria di senatori vitalizi, quella degli ex Presidenti della Repubblica, senatori di diritto e a vita, e quella dei senatori di nomina Presidenziale. In particolare, se ne evidenzia la ratio come anche l’ambigua formulazione in relazione al numero effettivo dei senatori di nomina presidenziale. La prassi repubblicana, orientata ad attribuire la scelta dei 5 senatori all’Ufficio del Presidente e non al singolo Presidente come tale, pur prevalente non si è infatti mai tramutata in consuetudine interpretativa. Al fine di sciogliere definitivamente la questione è infine intervenuta la riforma costituzionale n. 1 del 2020 che, nel contesto della riduzione del numero dei parlamentari, all’originaria previsione dell’art. 59 Cost. ha affiancato quella in base alla quale “il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”. La presenza degli stessi senatori a vita non ha mancato nel tempo di essere messa in discussione anche in ragione del fatto che, in fasi di instabilità governativa e di rapporti incerti tra maggioranze e minoranze, è emerso un ruolo politico determinante e inatteso dei senatori vitalizi. Oltre ad aver suscitato polemiche, l’emergere di tale ruolo ha indotto a letture riduttive delle prerogative degli stessi e innescato, a partire soprattutto dalla XV legislatura, tentativi riformatori mai giunti a compimento in quanto parte dei vari tentativi, incompiuti, di modifica della seconda parte della Costituzione.

L'articolo 59 della Costituzione / Rodomonte, Maria Grazia. - (2022), pp. 1-16.

L'articolo 59 della Costituzione

Maria Grazia Rodomonte
2022

Abstract

Nel commentare l’art. 59 della Costituzione l'A. provvede, in primo luogo, a ricostruire la genesi costituzionale della previsione della duplice categoria di senatori vitalizi, quella degli ex Presidenti della Repubblica, senatori di diritto e a vita, e quella dei senatori di nomina Presidenziale. In particolare, se ne evidenzia la ratio come anche l’ambigua formulazione in relazione al numero effettivo dei senatori di nomina presidenziale. La prassi repubblicana, orientata ad attribuire la scelta dei 5 senatori all’Ufficio del Presidente e non al singolo Presidente come tale, pur prevalente non si è infatti mai tramutata in consuetudine interpretativa. Al fine di sciogliere definitivamente la questione è infine intervenuta la riforma costituzionale n. 1 del 2020 che, nel contesto della riduzione del numero dei parlamentari, all’originaria previsione dell’art. 59 Cost. ha affiancato quella in base alla quale “il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”. La presenza degli stessi senatori a vita non ha mancato nel tempo di essere messa in discussione anche in ragione del fatto che, in fasi di instabilità governativa e di rapporti incerti tra maggioranze e minoranze, è emerso un ruolo politico determinante e inatteso dei senatori vitalizi. Oltre ad aver suscitato polemiche, l’emergere di tale ruolo ha indotto a letture riduttive delle prerogative degli stessi e innescato, a partire soprattutto dalla XV legislatura, tentativi riformatori mai giunti a compimento in quanto parte dei vari tentativi, incompiuti, di modifica della seconda parte della Costituzione.
2022
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