L’autonomia è autodeterminazione, cioè manifestazione di libertà. A carico di un privato il dovere di applicare un trattamento uniforme si pone come un limite all’autonomia il cui fondamento è in una norma o in un altro atto di autonomia: esso è, insomma, imposto o scelto. L’imposizione normativa ha la sua ragion d’essere nel perseguimento di un interesse sovraordinato a quello corrispondente alla libertà di praticare trattamenti differenziati. L’autodeterminazione di applicare un trattamento eguale, invece, non richiede una giustificazione esterna ad essa stessa, ma occorre individuarne la portata quando l’autore non abbia già indicato una cerchia determinata di destinatari. Muovendo da queste premesse, il contributo si sofferma su tre ambiti nei quali l’autonomia degli enti non lucrativi, incontrandosi con l’eguaglianza, fa sorgere la domanda se sia doverosa la parità di trattamento: la questione della «porta aperta», con cui si intende la naturale apertura del contratto associativo all’adesione di terzi, negli enti non lucrativi e negli enti del Terzo settore; il dovere di praticare la parità di trattamento nei rapporti associativi e nelle erogazioni agli associati, affrontato anche con riferimento ad un caso in tema di comunioni tacite familiari; il medesimo eventuale dovere di eguaglianza nelle erogazioni solidaristiche di beni e servizi a terzi.
Principio di eguaglianza ed enti non lucrativi / DEL PRATO, ENRICO ELIO. - In: RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE. - ISSN 0390-6760. - 14/2023:(2024), pp. 269-286.
Principio di eguaglianza ed enti non lucrativi
Enrico del Prato
2024
Abstract
L’autonomia è autodeterminazione, cioè manifestazione di libertà. A carico di un privato il dovere di applicare un trattamento uniforme si pone come un limite all’autonomia il cui fondamento è in una norma o in un altro atto di autonomia: esso è, insomma, imposto o scelto. L’imposizione normativa ha la sua ragion d’essere nel perseguimento di un interesse sovraordinato a quello corrispondente alla libertà di praticare trattamenti differenziati. L’autodeterminazione di applicare un trattamento eguale, invece, non richiede una giustificazione esterna ad essa stessa, ma occorre individuarne la portata quando l’autore non abbia già indicato una cerchia determinata di destinatari. Muovendo da queste premesse, il contributo si sofferma su tre ambiti nei quali l’autonomia degli enti non lucrativi, incontrandosi con l’eguaglianza, fa sorgere la domanda se sia doverosa la parità di trattamento: la questione della «porta aperta», con cui si intende la naturale apertura del contratto associativo all’adesione di terzi, negli enti non lucrativi e negli enti del Terzo settore; il dovere di praticare la parità di trattamento nei rapporti associativi e nelle erogazioni agli associati, affrontato anche con riferimento ad un caso in tema di comunioni tacite familiari; il medesimo eventuale dovere di eguaglianza nelle erogazioni solidaristiche di beni e servizi a terzi.File | Dimensione | Formato | |
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