Il presente lavoro intende esaminare una possibile ipotesi di inesatta applicazione della disciplina stabilita dalla direttiva OEI, concentrandosi, in particolare, sulla valutazione che l’organo giurisdizionale dello Stato di emissione deve effettuare per verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità ed equivalenza. L’analisi è stata condotta alla luce dei recenti sviluppi accaduti nella prassi, e più nello specifico di una questione pregiudiziale attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In effetti, nell’ambito della procedura attiva dell’OEI, assume preminente rilevanza la valutazione delle condizioni di emissione che le autorità dello Stato di emissione deve effettuare ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva, prima di sottoporre l’OEI all’autorità dello Stato di esecuzione. In questo contesto appare necessario comprendere se una simile valutazione debba tenere conto solamente della tipologia di atto di indagine richiesto in quanto tale, oppure se vadano considerate anche le specifiche modalità investigative che le autorità dello Stato di esecuzione ha adottato o dovrà adottare. L’articolo è suddiviso in due parti: la prima sezione volta a esaminare la disciplina stabilita dalla direttiva e le problematiche che essa sembra sollevare in astratto; la seconda parte dedicata alle questioni che una simile procedura causa in concreto, alla luce delle recenti conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta nel rinvio pregiudiziale disposto dal Staatsanwaltschaft Berlin.
Il principio di mutuo riconoscimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. le condizioni di ammissibilità dell’ordine europeo di indagine / Liguori, Francesco. - In: QUADERNI AISDUE. - ISSN 2975-2698. - 1/2024(2024), pp. 1-25.
Il principio di mutuo riconoscimento nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. le condizioni di ammissibilità dell’ordine europeo di indagine
Francesco Liguori
2024
Abstract
Il presente lavoro intende esaminare una possibile ipotesi di inesatta applicazione della disciplina stabilita dalla direttiva OEI, concentrandosi, in particolare, sulla valutazione che l’organo giurisdizionale dello Stato di emissione deve effettuare per verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità ed equivalenza. L’analisi è stata condotta alla luce dei recenti sviluppi accaduti nella prassi, e più nello specifico di una questione pregiudiziale attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia. In effetti, nell’ambito della procedura attiva dell’OEI, assume preminente rilevanza la valutazione delle condizioni di emissione che le autorità dello Stato di emissione deve effettuare ai sensi dell’art. 6, par. 1, della direttiva, prima di sottoporre l’OEI all’autorità dello Stato di esecuzione. In questo contesto appare necessario comprendere se una simile valutazione debba tenere conto solamente della tipologia di atto di indagine richiesto in quanto tale, oppure se vadano considerate anche le specifiche modalità investigative che le autorità dello Stato di esecuzione ha adottato o dovrà adottare. L’articolo è suddiviso in due parti: la prima sezione volta a esaminare la disciplina stabilita dalla direttiva e le problematiche che essa sembra sollevare in astratto; la seconda parte dedicata alle questioni che una simile procedura causa in concreto, alla luce delle recenti conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta nel rinvio pregiudiziale disposto dal Staatsanwaltschaft Berlin.File | Dimensione | Formato | |
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