The text aims to highlight the systemic limits involving the activation of differentiated regional autonomy with regard to the protection of environment and ecosystem. These limits are strengthened, most recently, by constitutional law no. 1 of 2022 from a dual perspective. On one hand, the constitutionalization in Article 9, paragraph 3, of the protection of the environment, biodiversity and ecosystems, as a fundamental principle, requires that any possible devolution of legislative power from the State to the Regions also leads to the achievement of a greater and better level of protection. On the other hand, the constitutionalisation in Article 41, paragraph 3, of the environment, as a goal towards which the legislator is required to direct and coordinate public and private economic activity, validates the continuing exercise of state legislative power in multiple areas powers abstractly referred to in article 116, paragraph 3, of the Constitution.

Il testo si propone di mettere in evidenza i limiti di sistema che investono l’attivazione dell’autonomia regionale differenziata in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Tali limiti risultano rafforzati, da ultimo, dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 sotto un duplice profilo. Per un verso, la costituzionalizzazione all’articolo 9, comma 3, della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, quale principio fondamentale, impone che qualunque eventuale devoluzione di potestà legislativa dallo Stato alle Regioni determini anche il raggiungimento di un maggiore e migliore livello di tutela. Per un altro verso, la costituzionalizzazione all’articolo 41, comma 3, dell’ambiente, quale fine a cui il legislatore è tenuto ad indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata, legittima il perdurante esercizio della potestà legislativa statale in plurimi ambiti competenziali astrattamente richiamati all’articolo 116, comma 3, della Costituzione.

L’autonomia regionale differenziata in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quali limiti di sistema dopo la legge costituzionale n. 1 del 2022? / Benvenuti, Marco. - In: RASSEGNA PARLAMENTARE. - ISSN 0486-0373. - 2(2023), pp. 189-199.

L’autonomia regionale differenziata in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quali limiti di sistema dopo la legge costituzionale n. 1 del 2022?

Marco Benvenuti
2023

Abstract

The text aims to highlight the systemic limits involving the activation of differentiated regional autonomy with regard to the protection of environment and ecosystem. These limits are strengthened, most recently, by constitutional law no. 1 of 2022 from a dual perspective. On one hand, the constitutionalization in Article 9, paragraph 3, of the protection of the environment, biodiversity and ecosystems, as a fundamental principle, requires that any possible devolution of legislative power from the State to the Regions also leads to the achievement of a greater and better level of protection. On the other hand, the constitutionalisation in Article 41, paragraph 3, of the environment, as a goal towards which the legislator is required to direct and coordinate public and private economic activity, validates the continuing exercise of state legislative power in multiple areas powers abstractly referred to in article 116, paragraph 3, of the Constitution.
2023
Il testo si propone di mettere in evidenza i limiti di sistema che investono l’attivazione dell’autonomia regionale differenziata in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Tali limiti risultano rafforzati, da ultimo, dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 sotto un duplice profilo. Per un verso, la costituzionalizzazione all’articolo 9, comma 3, della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, quale principio fondamentale, impone che qualunque eventuale devoluzione di potestà legislativa dallo Stato alle Regioni determini anche il raggiungimento di un maggiore e migliore livello di tutela. Per un altro verso, la costituzionalizzazione all’articolo 41, comma 3, dell’ambiente, quale fine a cui il legislatore è tenuto ad indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata, legittima il perdurante esercizio della potestà legislativa statale in plurimi ambiti competenziali astrattamente richiamati all’articolo 116, comma 3, della Costituzione.
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; regionalismo differenziato
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
L’autonomia regionale differenziata in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Quali limiti di sistema dopo la legge costituzionale n. 1 del 2022? / Benvenuti, Marco. - In: RASSEGNA PARLAMENTARE. - ISSN 0486-0373. - 2(2023), pp. 189-199.
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