È stato ritenuto da molti che la “restituzione” dei beni comuni alle comunità, attraverso forme di Amministrazione Condivisa, debba necessariamente contrapporsi all’intervento pubblico o privato. Anche la pronuncia della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020 n. 131, che per la prima volta ha fatto riferimento all’amministrazione condivisa, sembra aderire a tale impostazione. In senso contrario, occorre osservare che tutte le forme di gestione del bene (pubblica, privata, comune) se lasciate sole appaiono fallibili. Il diritto di proprietà non è un diritto monolitico, da assegnarsi necessariamente a un unico soggetto, ma un fascio di diritti e di utilità divisi (c.d. proprietà frammentata) che possono essere assegnati a soggetti diversi in grado di cooperare tra loro per la migliore gestione complessiva del bene. In particolare, l’intervento privato (nelle forme profit e non profit) può essere utile ed opportuno e non necessariamente deve fondarsi sull’esclusione della comunità dall’accesso al bene e al conseguente assoggettamento ad un prezzo. L’Amministrazione Condivisa potrebbe, dunque, fondarsi su un patto tra parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione.
Il coinvolgimento del settore privato nell’amministrazione condivisa dei beni comuni. un patto tra parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione / Fidone, Gianfrancesco. - In: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA. - ISSN 1123-3036. - 69:110/1(2023), pp. 353-375.
Il coinvolgimento del settore privato nell’amministrazione condivisa dei beni comuni. un patto tra parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione
Gianfrancesco Fidone
2023
Abstract
È stato ritenuto da molti che la “restituzione” dei beni comuni alle comunità, attraverso forme di Amministrazione Condivisa, debba necessariamente contrapporsi all’intervento pubblico o privato. Anche la pronuncia della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020 n. 131, che per la prima volta ha fatto riferimento all’amministrazione condivisa, sembra aderire a tale impostazione. In senso contrario, occorre osservare che tutte le forme di gestione del bene (pubblica, privata, comune) se lasciate sole appaiono fallibili. Il diritto di proprietà non è un diritto monolitico, da assegnarsi necessariamente a un unico soggetto, ma un fascio di diritti e di utilità divisi (c.d. proprietà frammentata) che possono essere assegnati a soggetti diversi in grado di cooperare tra loro per la migliore gestione complessiva del bene. In particolare, l’intervento privato (nelle forme profit e non profit) può essere utile ed opportuno e non necessariamente deve fondarsi sull’esclusione della comunità dall’accesso al bene e al conseguente assoggettamento ad un prezzo. L’Amministrazione Condivisa potrebbe, dunque, fondarsi su un patto tra parte pubblica, comunità e privati, fondato sulla fiducia e collaborazione.File | Dimensione | Formato | |
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