The special rules set out by Articles 1710, second paragraph, and 1771, second paragraph, of the civil code with regard to the agency contract, unlike the general rules on contracts and the rules on certain types of contract, are not aimed at remedying the disruption to the balance between the parties’ reciprocal performances that the events occurred after conclusion of the contract may have caused, but rather at compensating for the information asymmetry that may arise between the agent and the principal, when the former becomes aware of some supervening material events, which the latter still ignores. While, in normal situations, the agent is required to inform the principal of such events, thus enabling him to take the most appropriate decisions according to his view, the legal framework becomes more uncertain with respect to the agent’s powers and duties when communication with the principal is impossible, considering, on one side, that, as a general rule, he must comply with the principal’s instructions, and, on the other side, that the proper execution of such instructions, in the changed factual context, may undermine the principal’s interest.

La speciale disciplina dettata dagli art. 1710, secondo comma, e 1711, secondo comma, c.c. in tema di mandato, diversamente dalla disciplina del contratto in generale e di alcuni contratti speciali, non è intesa a porre rimedio all’alterazione dell’equilibrio tra le corrispettive prestazioni delle parti, che le circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto possano aver provocato, quanto piuttosto a compensare l’asimmetria informativa che può venirsi a creare tra mandatario e mandante, quando l’uno abbia notizia di taluni significativi eventi sopravvenuti, che l’altro , invece, ignori. Se, in condizioni normali, è fatto obbligo al mandatario di comunicare al mandante tali eventi, così da consentirgli di assumere le decisioni a suo giudizio più appropriate, il quadro normativo si fa più incerto rispetto ai poteri e ai doveri del mandatario quando la comunicazione con il mandante non sia possibile, tenuto conto, da un lato, che, per regola generale, egli deve attenersi alle istruzioni del mandante, e, dall’altro, che la puntuale esecuzione di tali istruzioni, nel mutato contesto di fatto, potrebbe pregiudicare l’interesse del mandante.

Le sopravvenienze nel contratto di mandato / Cicconi, ENNIO MARIA. - In: LE CORTI SALERNITANE. - ISSN 1824-5005. - 3(2022), pp. 555-595.

Le sopravvenienze nel contratto di mandato

ennio maria cicconi
2022

Abstract

The special rules set out by Articles 1710, second paragraph, and 1771, second paragraph, of the civil code with regard to the agency contract, unlike the general rules on contracts and the rules on certain types of contract, are not aimed at remedying the disruption to the balance between the parties’ reciprocal performances that the events occurred after conclusion of the contract may have caused, but rather at compensating for the information asymmetry that may arise between the agent and the principal, when the former becomes aware of some supervening material events, which the latter still ignores. While, in normal situations, the agent is required to inform the principal of such events, thus enabling him to take the most appropriate decisions according to his view, the legal framework becomes more uncertain with respect to the agent’s powers and duties when communication with the principal is impossible, considering, on one side, that, as a general rule, he must comply with the principal’s instructions, and, on the other side, that the proper execution of such instructions, in the changed factual context, may undermine the principal’s interest.
2022
La speciale disciplina dettata dagli art. 1710, secondo comma, e 1711, secondo comma, c.c. in tema di mandato, diversamente dalla disciplina del contratto in generale e di alcuni contratti speciali, non è intesa a porre rimedio all’alterazione dell’equilibrio tra le corrispettive prestazioni delle parti, che le circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto possano aver provocato, quanto piuttosto a compensare l’asimmetria informativa che può venirsi a creare tra mandatario e mandante, quando l’uno abbia notizia di taluni significativi eventi sopravvenuti, che l’altro , invece, ignori. Se, in condizioni normali, è fatto obbligo al mandatario di comunicare al mandante tali eventi, così da consentirgli di assumere le decisioni a suo giudizio più appropriate, il quadro normativo si fa più incerto rispetto ai poteri e ai doveri del mandatario quando la comunicazione con il mandante non sia possibile, tenuto conto, da un lato, che, per regola generale, egli deve attenersi alle istruzioni del mandante, e, dall’altro, che la puntuale esecuzione di tali istruzioni, nel mutato contesto di fatto, potrebbe pregiudicare l’interesse del mandante.
mandato; sopravvenienze; diligenza; istruzioni
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Le sopravvenienze nel contratto di mandato / Cicconi, ENNIO MARIA. - In: LE CORTI SALERNITANE. - ISSN 1824-5005. - 3(2022), pp. 555-595.
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