The author illustrates that - following a reform of 2012 on the occasion of which the Italian legislator had already granted the Italian Antitrust Authority with the powers to assess and declare the unfairness of standard contractual clauses as meant by the Italian legislation enacting directive 1993/13/EEC - in enacting in March 2023 the so-called Omnibus directive (UE) 2019/2161, the Italian legislator has granted to the same Authority also the power to apply the administrative pecuniary sanction attached to the use of unfair standard contractual clauses as provided by the Omnibus directive, i.e. exactly the same fine applicable to traders for their putting in place of unfair commercial practices, and observes that (i) both the EU legislator in the Omnibus directive and the Italian legislator in enacting the same have failed to spell out that the "same" pecuniary administrative sanction is explainable on the basis that the use of standard unfair contractual clauses per se amounts to the putting in place of an unfair commercial practice, namely a misleading action in relation with the ability of such use to mislead the average consumer as to the set of the rights and obligations arising from the contract; and (ii) the Italian legislator has failed to expressly vest the Italian Antitrust Authority also with the power to issue a banning order on the use of those standard contractual clauses which the Authority declares to be unfair and with respect of which the same Authority applies the fine.

L' a. illustra che - dopo la riforma del 2012 in occasione della quale il legislatore italiano aveva già attribuito all'AGCM il potere di accertare e dichiarare l'esistenza in contratti standard di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. 1 c.cons.- nell'attuare nel marzo 2023 la c.d. direttiva Omnibus (direttiva (UE) 2019/2161), il legislatore Italiano ha attribuito alla stessa Autorità anche il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla direttiva Omnibus per l'uso di clausole vessatorie in contratti standard, i.e. esattamente la stessa identica sanzione applicabile ai professionisti per il caso in cui pongano in essere pratiche commerciali scorrette, e osserva che (i) sia il legislatore europeo nella direttiva Omnibus che quello italiano nell'attuazione della medesima direttiva hanno omesso di esplicitare che la "stessa" sanzione amministrativa pecuniaria si spiega per la circostanza che l'utilizzo di clausole vessatorie in contratti standard costituisce di per sé una pratica commerciale scorretta, precisamente un'azione ingannevole in relazione all' idoneità di tale utilizzo di ingannare il consumatore medio circa l'assetto dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto; e che (ii) il legislatore italiano ha omesso di riconoscere espressamente all'AGCM anche il potere di vietare l'utilizzo delle stesse clausole di cui accerta e dichiara la vessatorieta' e per il cui utilizzo irroga la sanzione.

Nota (a margine dell’attuazione della direttiva Omnibus) sul potere dell’AGCM di vietare ‘utilizzo di clausole vessatorie come pratica commerciale ingannevole / Orlando, Salvatore. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - (2023), pp. 61-63.

Nota (a margine dell’attuazione della direttiva Omnibus) sul potere dell’AGCM di vietare ‘utilizzo di clausole vessatorie come pratica commerciale ingannevole

Salvatore Orlando
2023

Abstract

The author illustrates that - following a reform of 2012 on the occasion of which the Italian legislator had already granted the Italian Antitrust Authority with the powers to assess and declare the unfairness of standard contractual clauses as meant by the Italian legislation enacting directive 1993/13/EEC - in enacting in March 2023 the so-called Omnibus directive (UE) 2019/2161, the Italian legislator has granted to the same Authority also the power to apply the administrative pecuniary sanction attached to the use of unfair standard contractual clauses as provided by the Omnibus directive, i.e. exactly the same fine applicable to traders for their putting in place of unfair commercial practices, and observes that (i) both the EU legislator in the Omnibus directive and the Italian legislator in enacting the same have failed to spell out that the "same" pecuniary administrative sanction is explainable on the basis that the use of standard unfair contractual clauses per se amounts to the putting in place of an unfair commercial practice, namely a misleading action in relation with the ability of such use to mislead the average consumer as to the set of the rights and obligations arising from the contract; and (ii) the Italian legislator has failed to expressly vest the Italian Antitrust Authority also with the power to issue a banning order on the use of those standard contractual clauses which the Authority declares to be unfair and with respect of which the same Authority applies the fine.
2023
L' a. illustra che - dopo la riforma del 2012 in occasione della quale il legislatore italiano aveva già attribuito all'AGCM il potere di accertare e dichiarare l'esistenza in contratti standard di clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33 co. 1 c.cons.- nell'attuare nel marzo 2023 la c.d. direttiva Omnibus (direttiva (UE) 2019/2161), il legislatore Italiano ha attribuito alla stessa Autorità anche il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dalla direttiva Omnibus per l'uso di clausole vessatorie in contratti standard, i.e. esattamente la stessa identica sanzione applicabile ai professionisti per il caso in cui pongano in essere pratiche commerciali scorrette, e osserva che (i) sia il legislatore europeo nella direttiva Omnibus che quello italiano nell'attuazione della medesima direttiva hanno omesso di esplicitare che la "stessa" sanzione amministrativa pecuniaria si spiega per la circostanza che l'utilizzo di clausole vessatorie in contratti standard costituisce di per sé una pratica commerciale scorretta, precisamente un'azione ingannevole in relazione all' idoneità di tale utilizzo di ingannare il consumatore medio circa l'assetto dei diritti e degli obblighi che derivano dal contratto; e che (ii) il legislatore italiano ha omesso di riconoscere espressamente all'AGCM anche il potere di vietare l'utilizzo delle stesse clausole di cui accerta e dichiara la vessatorieta' e per il cui utilizzo irroga la sanzione.
pratiche commerciali scorrette; pratiche commerciali ingannevoli; clausole vessatorie; AGCM; utilizzo di clausole vessatorie
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Nota (a margine dell’attuazione della direttiva Omnibus) sul potere dell’AGCM di vietare ‘utilizzo di clausole vessatorie come pratica commerciale ingannevole / Orlando, Salvatore. - In: PERSONA E MERCATO. - ISSN 2239-8570. - (2023), pp. 61-63.
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