La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della l. n. 354 del 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui precludono, per la durata di tre anni, la concessione della detenzione domiciliare speciale (di cui all’art. 47-quinquies l. n. 354/1975) al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate.
Ancora un divieto agli automatismi preclusivi di misure alternative. Sì alla detenzione domiciliare speciale per accudire i figli minori. Corte cost. sent. 22 maggio 2019, n. 187 / Covino, Fabrizia. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - 3(2019), pp. 42-43.
Ancora un divieto agli automatismi preclusivi di misure alternative. Sì alla detenzione domiciliare speciale per accudire i figli minori. Corte cost. sent. 22 maggio 2019, n. 187
Fabrizia Covino
2019
Abstract
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della l. n. 354 del 1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui precludono, per la durata di tre anni, la concessione della detenzione domiciliare speciale (di cui all’art. 47-quinquies l. n. 354/1975) al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate.File | Dimensione | Formato | |
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