L’A. ritiene che l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 sia una norma antifraudolenta. E non condivide l’opinione che la etero-organizzazione sia una fattispecie diversa dalla subordinazione per la difficoltà di individuare i tratti identificativi certi ed incontrovertibili tra le due fattispecie. In ogni caso quand’anche si accettasse la tesi che distingue la subordinazione dall’etero-direzione, l’autore condivide la tesi della Cassazione che applica anche ai rapporti etero-organizzati la disciplina del lavoro subordinato. E a seguito delle modifiche dell’art. 2, comma 1 introdotte dal decreto legge n. 101/2019 che ha sostituito, tra l’altro, l’avverbio esclusivamente con prevalentemente, l’A. ritiene che la disciplina del lavoro subordinato si applica ai lavoratori autonomi deboli. Viceversa non si applica la suddetta disciplina ai rapporti di lavoro in cui le modalità di coordinamento siano determinate da entrambe le parti e il lavoratore autonomo organizzi autonomamente la propria prestazione. Infine ai sensi dell’art. 2, comma 2, solo la contrattazione collettiva e non il giudice è abilitato a individuare una disciplina diversa da quella del lavoro subordinato. E ai riders continuativi si applica la disciplina dell’art. 2, comma 1, mentre a quelli non continuativi si ap- plica la disciplina degli artt. 47 bis ss.
Ancora su eterodirezione, etero-organizzazzione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della cassazione n. 1663/2020 / SANTORO PASSARELLI, Giuseppe. - In: MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO. - ISSN 2499-4758. - Anno 2020:Numero straordinario(2020), pp. 203-218.
Ancora su eterodirezione, etero-organizzazzione, su coloro che operano mediante piattaforme digitali, i riders e il ragionevole equilibrio della cassazione n. 1663/2020
giuseppe santoro passarelli
2020
Abstract
L’A. ritiene che l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 sia una norma antifraudolenta. E non condivide l’opinione che la etero-organizzazione sia una fattispecie diversa dalla subordinazione per la difficoltà di individuare i tratti identificativi certi ed incontrovertibili tra le due fattispecie. In ogni caso quand’anche si accettasse la tesi che distingue la subordinazione dall’etero-direzione, l’autore condivide la tesi della Cassazione che applica anche ai rapporti etero-organizzati la disciplina del lavoro subordinato. E a seguito delle modifiche dell’art. 2, comma 1 introdotte dal decreto legge n. 101/2019 che ha sostituito, tra l’altro, l’avverbio esclusivamente con prevalentemente, l’A. ritiene che la disciplina del lavoro subordinato si applica ai lavoratori autonomi deboli. Viceversa non si applica la suddetta disciplina ai rapporti di lavoro in cui le modalità di coordinamento siano determinate da entrambe le parti e il lavoratore autonomo organizzi autonomamente la propria prestazione. Infine ai sensi dell’art. 2, comma 2, solo la contrattazione collettiva e non il giudice è abilitato a individuare una disciplina diversa da quella del lavoro subordinato. E ai riders continuativi si applica la disciplina dell’art. 2, comma 1, mentre a quelli non continuativi si ap- plica la disciplina degli artt. 47 bis ss.File | Dimensione | Formato | |
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