L’articolo è suddiviso in due parti. La prima si occupa di rimeditare le conseguenze cui l’usuale applicazione dell’art. 9 della L. n. 194/1978 alla procedura di IVG farma- cologica finisce per dar luogo. Nella convinzione che sussistano non marginali differenze tra quest’ultima procedura abortiva e quella chirurgica, alla quale la suddetta legge faceva in origine esclusivo riferimento, si tenta di fornire una lettura innovativa della clausola contenuta nell’art. 9, che tenendo in considerazione le specificità che sono proprie di ciascuna procedura, si mostri, in definitiva, maggiormente rispettosa del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Nella seconda parte del lavoro, invece, partendo dalla premessa che potrebbe esser ritenuta non effettuabile una simile interpretazione correttiva (o un’interpretazione correttiva comunque rispettosa del testo di legge), con definitiva cristallizzazione dell’orientamento giurisprudenziale esaminato, ci si interroga sull’opportunità di una declaratoria d’incostituzionalità e di un’estensione analogica in bonam partem del diritto attribuito al medico dall’art. 9 per l’IVG chirurgica anche nei confronti della procedura farmacologica (nella convinzione che estensioni analogiche in bonam partem si lascino preferire rispetto ad interpretazioni creative non rispettose dei criteri di una corretta ermeneutica, che pur potrebbero adombrarsi per superare i rigoristici approdi giurisprudenziali esaminati nel contributo).
Obiezione di coscienza e aborto farmacologico: per un ripensamento dell'art. 9 della l. n. 194/1978 e dei rigorismi giurisprudenziali in atto / Florio, MARCO EDGARDO. - In: RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO. - ISSN 2499-2860. - 3(2022), pp. 619-651.
Obiezione di coscienza e aborto farmacologico: per un ripensamento dell'art. 9 della l. n. 194/1978 e dei rigorismi giurisprudenziali in atto
Marco Edgardo FlorioPrimo
Writing – Original Draft Preparation
2022
Abstract
L’articolo è suddiviso in due parti. La prima si occupa di rimeditare le conseguenze cui l’usuale applicazione dell’art. 9 della L. n. 194/1978 alla procedura di IVG farma- cologica finisce per dar luogo. Nella convinzione che sussistano non marginali differenze tra quest’ultima procedura abortiva e quella chirurgica, alla quale la suddetta legge faceva in origine esclusivo riferimento, si tenta di fornire una lettura innovativa della clausola contenuta nell’art. 9, che tenendo in considerazione le specificità che sono proprie di ciascuna procedura, si mostri, in definitiva, maggiormente rispettosa del principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. Nella seconda parte del lavoro, invece, partendo dalla premessa che potrebbe esser ritenuta non effettuabile una simile interpretazione correttiva (o un’interpretazione correttiva comunque rispettosa del testo di legge), con definitiva cristallizzazione dell’orientamento giurisprudenziale esaminato, ci si interroga sull’opportunità di una declaratoria d’incostituzionalità e di un’estensione analogica in bonam partem del diritto attribuito al medico dall’art. 9 per l’IVG chirurgica anche nei confronti della procedura farmacologica (nella convinzione che estensioni analogiche in bonam partem si lascino preferire rispetto ad interpretazioni creative non rispettose dei criteri di una corretta ermeneutica, che pur potrebbero adombrarsi per superare i rigoristici approdi giurisprudenziali esaminati nel contributo).File | Dimensione | Formato | |
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