La normativa civilistica, che a partire dalla riforma del diritto societario del 2003 prevede l’efficacia estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese, ha fatto emergere criticità in punto di attuazione della responsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori per i debiti tributari della società estinta, tant’è che il legislatore è intervenuto dettando specifiche regole procedimentali per la riscossione dei tributi evasi nei confronti dei predetti soggetti (D.Lgs. n. 175/2014). Nulla, però, si è previsto per l’ipotesi in cui la società estinta vanti posizioni creditorie già esistenti all’epoca della chiusura della liquidazione (c.d. residui attivi), ovvero sorte in epoca successiva (c.d. sopravvenienze attive), lasciando la questione aperta a soluzioni giurisprudenziali spesso criticate, le quali hanno teorizzato la rinuncia implicita ai crediti illiquidi e alle mere pretese a seguito della richiesta di cancellazione. Orbene, con questo contributo ci proponiamo di analizzare quest’ultimo profilo, evidenziando quando i crediti tributari della società estinta possano essere chiesti a rimborso dai soci, ovvero quando debbano considerarsi implicitamente rinunciati a seguito della richiesta di cancellazione, trattandosi di “mere pretese”.
La sorte dei crediti tributari delle società estinte. Quali margini per una rinuncia implicita / Campanella, Federica. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - 1(2022), pp. 153-162.
La sorte dei crediti tributari delle società estinte. Quali margini per una rinuncia implicita
Federica Campanella
2022
Abstract
La normativa civilistica, che a partire dalla riforma del diritto societario del 2003 prevede l’efficacia estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese, ha fatto emergere criticità in punto di attuazione della responsabilità dei soci, degli amministratori e dei liquidatori per i debiti tributari della società estinta, tant’è che il legislatore è intervenuto dettando specifiche regole procedimentali per la riscossione dei tributi evasi nei confronti dei predetti soggetti (D.Lgs. n. 175/2014). Nulla, però, si è previsto per l’ipotesi in cui la società estinta vanti posizioni creditorie già esistenti all’epoca della chiusura della liquidazione (c.d. residui attivi), ovvero sorte in epoca successiva (c.d. sopravvenienze attive), lasciando la questione aperta a soluzioni giurisprudenziali spesso criticate, le quali hanno teorizzato la rinuncia implicita ai crediti illiquidi e alle mere pretese a seguito della richiesta di cancellazione. Orbene, con questo contributo ci proponiamo di analizzare quest’ultimo profilo, evidenziando quando i crediti tributari della società estinta possano essere chiesti a rimborso dai soci, ovvero quando debbano considerarsi implicitamente rinunciati a seguito della richiesta di cancellazione, trattandosi di “mere pretese”.File | Dimensione | Formato | |
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