Recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano la perdurante incertezza che si registra in ordine alla portata applicativa dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, nella misura in cui viene affermata la finalità antielusiva della norma e la sua riferibilità a qualunque ipotesi di interposizione nel possesso del reddito, sia fittizia che reale. Tale indirizzo giurisprudenziale desta, invero, molte perplessità, posto che vengono accumunati due fenomeni che risultano tra loro profondamente diversi, quali l’elusione/abuso del diritto e l’evasione fiscale. L’orientamento dei giudici, e prima ancora del Fisco, certamente non condivisibile, può essere eccezionalmente giustificato in una prospettiva di giustizia sostanziale, atteso che, all’epoca dei fatti, mancava una regolamentazione legislativa e generale dell’abuso che consentisse agli Uffici di contestare qualsiasi condotta elusiva posta in essere dai contribuenti. Con l’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha inteso porre rimedio a tale lacuna, predisponendo una disciplina generale antiabuso che, in relazione alle contestazioni mosse più di recente in punto di interposizione reale, dovrebbe consentire di superare definitivamente le forzature interpretative del Fisco e della giurisprudenza.
Persistenti equivoci giurisprudenziali sull’applicazione con finalità antielusiva dell’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 ai casi di interposizione reale / Campanella, Federica. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - Anno 2021:26 aprile 2021(2021), pp. 72-82.
Persistenti equivoci giurisprudenziali sull’applicazione con finalità antielusiva dell’art. 37, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 ai casi di interposizione reale
Campanella, Federica
2021
Abstract
Recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano la perdurante incertezza che si registra in ordine alla portata applicativa dell’art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, nella misura in cui viene affermata la finalità antielusiva della norma e la sua riferibilità a qualunque ipotesi di interposizione nel possesso del reddito, sia fittizia che reale. Tale indirizzo giurisprudenziale desta, invero, molte perplessità, posto che vengono accumunati due fenomeni che risultano tra loro profondamente diversi, quali l’elusione/abuso del diritto e l’evasione fiscale. L’orientamento dei giudici, e prima ancora del Fisco, certamente non condivisibile, può essere eccezionalmente giustificato in una prospettiva di giustizia sostanziale, atteso che, all’epoca dei fatti, mancava una regolamentazione legislativa e generale dell’abuso che consentisse agli Uffici di contestare qualsiasi condotta elusiva posta in essere dai contribuenti. Con l’introduzione dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore ha inteso porre rimedio a tale lacuna, predisponendo una disciplina generale antiabuso che, in relazione alle contestazioni mosse più di recente in punto di interposizione reale, dovrebbe consentire di superare definitivamente le forzature interpretative del Fisco e della giurisprudenza.File | Dimensione | Formato | |
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