Con la sentenza n. 29506/2020 la Suprema Corte ha affermato che, nel contesto della stipulazione di un patto di famiglia, il trasferimento compensativo effettato dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari ex art. 768-quater, comma 2, c.c. deve considerarsi, ai fini impositivi, al pari di una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. Tale pronuncia ribalta il precedente, discutibile, orientamento della Cassazione espresso nell’ordinanza n. 32823/2018, secondo cui il rapporto di parentela sulla base del quale definire il trattamento fiscale di tali attribuzioni compensative era quello tra l’assegnatario e il legittimario non assegnatario. Permangono, tuttavia, delle perplessità in merito alla decisione di escludere l’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 per le liquidazioni effettuate in favore dei legittimari non assegnatari sulla base dell’assunto che “la norma, come qualsiasi previsione agevolativa, non può che essere di stretta interpretazione”.
I trasferimenti compensativi nel patto di famiglia. La giurisprudenza attenua l’imposizione ma esclude l’applicazione del regime agevolato / Campanella, Federica; Di Pietro, Francesca. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - Anno 2021:11 giugno 2021(2021), pp. 445-456.
I trasferimenti compensativi nel patto di famiglia. La giurisprudenza attenua l’imposizione ma esclude l’applicazione del regime agevolato
Campanella, Federica
;
2021
Abstract
Con la sentenza n. 29506/2020 la Suprema Corte ha affermato che, nel contesto della stipulazione di un patto di famiglia, il trasferimento compensativo effettato dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari ex art. 768-quater, comma 2, c.c. deve considerarsi, ai fini impositivi, al pari di una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio. Tale pronuncia ribalta il precedente, discutibile, orientamento della Cassazione espresso nell’ordinanza n. 32823/2018, secondo cui il rapporto di parentela sulla base del quale definire il trattamento fiscale di tali attribuzioni compensative era quello tra l’assegnatario e il legittimario non assegnatario. Permangono, tuttavia, delle perplessità in merito alla decisione di escludere l’operatività dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990 per le liquidazioni effettuate in favore dei legittimari non assegnatari sulla base dell’assunto che “la norma, come qualsiasi previsione agevolativa, non può che essere di stretta interpretazione”.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Campanella_Trasferimenti-compensativi_2021.pdf
solo gestori archivio
Note: "articolo principale", "abstract", "keywords", "sommario", "bibliografia essenziale"
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
433.03 kB
Formato
Adobe PDF
|
433.03 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.