La Corte di Cassazione è di recente intervenuta per definire alcune rilevanti questioni concernenti la tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti operanti nel settore della moda. In tale occasione i giudici hanno, tra l’altro, ribadito importanti principi di diritto in ordine alla rilevanza e ai presupposti applicativi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Indubbiamente, il profilo di maggior interesse della decisione in commento attiene al tema della qualificazione giuridica, ai fini convenzionali, delle attività predette (ed, in particolare, di quella svolta da modelle e modelli), con riferimento ai quali la Corte di Cassazione ha escluso la possibile applicazione dell’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE, non considerando tali soggetti “artisti”, bensì “professionisti”, assoggettati all’art. 14 delle Convenzioni stipulate dall’Italia con i rispettivi Paesi di residenza. L’inquadramento giuridico di tali attività come artistiche o professionali non costituisce una questione di rilevanza meramente teorica, atteso che le disposizioni convenzionali stabiliscono differenti criteri per l’individuazione del Paese cui spetta l’esercizio della potestà impositiva.
La qualificazione ai fini convenzionali delle attività degli operatori del settore della moda. Artisti o professionisti / Campanella, Federica. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - Anno 2022:10 novembre 2022(2022), pp. 1-16.
La qualificazione ai fini convenzionali delle attività degli operatori del settore della moda. Artisti o professionisti
Federica Campanella
2022
Abstract
La Corte di Cassazione è di recente intervenuta per definire alcune rilevanti questioni concernenti la tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti operanti nel settore della moda. In tale occasione i giudici hanno, tra l’altro, ribadito importanti principi di diritto in ordine alla rilevanza e ai presupposti applicativi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Indubbiamente, il profilo di maggior interesse della decisione in commento attiene al tema della qualificazione giuridica, ai fini convenzionali, delle attività predette (ed, in particolare, di quella svolta da modelle e modelli), con riferimento ai quali la Corte di Cassazione ha escluso la possibile applicazione dell’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE, non considerando tali soggetti “artisti”, bensì “professionisti”, assoggettati all’art. 14 delle Convenzioni stipulate dall’Italia con i rispettivi Paesi di residenza. L’inquadramento giuridico di tali attività come artistiche o professionali non costituisce una questione di rilevanza meramente teorica, atteso che le disposizioni convenzionali stabiliscono differenti criteri per l’individuazione del Paese cui spetta l’esercizio della potestà impositiva.File | Dimensione | Formato | |
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