This essay comments on three recent judgments of the Italian Supreme Court regarding PMA. The three judgments of 23 August reiterate that in the case of heterologous PMA carried out by a homosexual couple, when the birth takes place abroad the foreign birth certificate must be recognised in Italy and is a valid title for establishing parenthood in favour of both parents, while in the case of birth in Italy it is not possible to establish a filial relationship with the intended parent. The essay takes a critical view also in view of the recent decision of the Constitutional Court 32/2021, which suggested a change of orientation. Moreover, the failure to establish a parent-child relationship with the intended parent does not always appear consistent with the child’s best interests, especially if one considers that this is a substantive right, a fundamental interpretative legal principle and a procedural rule

Nel saggio si commentano tre recenti sentenze della Cassazione italiana in tema di PMA. Le tre sentenze del 23 agosto ribadiscono che nel caso di PMA eterologa realizzata da una coppia omosessuale, quando la nascita avvenga all’estero l’atto di nascita straniero deve essere riconosciuto in Italia ed è titolo valido per costituire la genitorialità in favore di entrambi i genitori, mentre nel caso di nascita in Italia non è possibile costituire un rapporto di filiazione con il genitore di intenzione. Il saggio si pone in una prospettiva critica anche in considerazione della recente decisione della Corte Costituzionale 32/2021, che lasciava presagire un cambio di orientamento. Inoltre, la mancata costituzione di un rapporto di filiazione con il genitore di intenzione non sempre appare coerente con il superiore interesse del minore, vieppiú se si considera che esso è un diritto sostanziale, un principio giuridico interpretativo fondamentale e una regola procedurale.

Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale: c’è differenza se il figlio nasce in Italia o all’estero. intorno a tre recenti sentenze della cassazione / Barba, Vincenzo. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2531-9302. - 3(2021), pp. 819-834.

Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale: c’è differenza se il figlio nasce in Italia o all’estero. intorno a tre recenti sentenze della cassazione

Vincenzo Barba
2021

Abstract

This essay comments on three recent judgments of the Italian Supreme Court regarding PMA. The three judgments of 23 August reiterate that in the case of heterologous PMA carried out by a homosexual couple, when the birth takes place abroad the foreign birth certificate must be recognised in Italy and is a valid title for establishing parenthood in favour of both parents, while in the case of birth in Italy it is not possible to establish a filial relationship with the intended parent. The essay takes a critical view also in view of the recent decision of the Constitutional Court 32/2021, which suggested a change of orientation. Moreover, the failure to establish a parent-child relationship with the intended parent does not always appear consistent with the child’s best interests, especially if one considers that this is a substantive right, a fundamental interpretative legal principle and a procedural rule
2021
Nel saggio si commentano tre recenti sentenze della Cassazione italiana in tema di PMA. Le tre sentenze del 23 agosto ribadiscono che nel caso di PMA eterologa realizzata da una coppia omosessuale, quando la nascita avvenga all’estero l’atto di nascita straniero deve essere riconosciuto in Italia ed è titolo valido per costituire la genitorialità in favore di entrambi i genitori, mentre nel caso di nascita in Italia non è possibile costituire un rapporto di filiazione con il genitore di intenzione. Il saggio si pone in una prospettiva critica anche in considerazione della recente decisione della Corte Costituzionale 32/2021, che lasciava presagire un cambio di orientamento. Inoltre, la mancata costituzione di un rapporto di filiazione con il genitore di intenzione non sempre appare coerente con il superiore interesse del minore, vieppiú se si considera che esso è un diritto sostanziale, un principio giuridico interpretativo fondamentale e una regola procedurale.
Diritto di famiglia; filiazione; procreazione medicalmente assistita; riconoscimento atto straniero; coppia omoaffettiva
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale: c’è differenza se il figlio nasce in Italia o all’estero. intorno a tre recenti sentenze della cassazione / Barba, Vincenzo. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2531-9302. - 3(2021), pp. 819-834.
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