La nota illustra il contrasto tra la sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e la precedente sentenza C. cost. n. 278 del 2020, che ha ritenuto legittimo l’art. 83, comma 4, del medesimo d.l. La Corte si basa in entrambe le decisioni sul principio della necessaria conoscibilità ex ante del tempo della prescrizione, ma lo gestisce in modo contraddittorio. Essa censura una sospensione processuale discrezionalmente decisa da parte degli uffici giudiziari, con effetti di allungamento ex post della prescrizione sostanziale, mentre nessuna violazione dell’art. 25 comma 2, Cost. si avrebbe se ciò avviene per effetto di disposizioni di legge sopravvenute che stabiliscono nello stesso tempo la sospensione del processo e della prescrizione. Ciò potrebbe accadere anche se si tratti di leggi non a contenuto meramente processuale, ma finalizzate a consentire di punire alcuni reati, anziché altri, perché meritevoli per gravità dei fatti.
Le antinomie di una doppia difforme: C. Cost. nn. 140/2021 e 278/2020 / Donini, Massimo. - In: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. - ISSN 0436-0222. - 4(2021), pp. 1502-1510.
Le antinomie di una doppia difforme: C. Cost. nn. 140/2021 e 278/2020
Massimo DoniniPrimo
Writing – Original Draft Preparation
2021
Abstract
La nota illustra il contrasto tra la sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e la precedente sentenza C. cost. n. 278 del 2020, che ha ritenuto legittimo l’art. 83, comma 4, del medesimo d.l. La Corte si basa in entrambe le decisioni sul principio della necessaria conoscibilità ex ante del tempo della prescrizione, ma lo gestisce in modo contraddittorio. Essa censura una sospensione processuale discrezionalmente decisa da parte degli uffici giudiziari, con effetti di allungamento ex post della prescrizione sostanziale, mentre nessuna violazione dell’art. 25 comma 2, Cost. si avrebbe se ciò avviene per effetto di disposizioni di legge sopravvenute che stabiliscono nello stesso tempo la sospensione del processo e della prescrizione. Ciò potrebbe accadere anche se si tratti di leggi non a contenuto meramente processuale, ma finalizzate a consentire di punire alcuni reati, anziché altri, perché meritevoli per gravità dei fatti.File | Dimensione | Formato | |
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