Il tema delle conseguenze della revoca fallimentare del pagamento di un credito garantito riveste un particolare interesse, tanto dal punto di vista pratico, quanto da quello teorico; al fine di offrirne una conveniente sistemazione, risulta necessario, infatti, prendere posizione su di una serie di questioni generali, relative non soltanto al funzionamento, ma anche alla funzione dell'azione revocatoria fallimentare; di particolare interesse risulta il recente intervento sul punto della Cassazione, che, con l'Ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24627, ha stabilito che il creditore revocato, originariamente titolare di un diritto di pegno sui beni del medesimo debitore, una volta restituita al fallimento la prestazione a suo tempo ricevuta da quest'ultimo, all'esito della revoca del relativo pagamento, avrebbe diritto ad insinuare al passivo un credito chirografario, e quindi privo della garanzia che a suo tempo l'assisteva: un esito, questo, al quale la Corte è giunta escludendo la ricorrenza di un fenomeno di reviviscenza non soltanto dall'originaria garanzia, ma anche, e prima ancora, dallo stesso credito soddisfatto dal pagamento revocato.
La revoca fallimentare dei pagamenti di crediti garantiti, nota a Cass., 5 ottobre 2018, n. 24627 (ord.) / Ferri, Giuseppe. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - 117:2(2019), pp. 281-286.
La revoca fallimentare dei pagamenti di crediti garantiti, nota a Cass., 5 ottobre 2018, n. 24627 (ord.)
Ferri, Giuseppe
2019
Abstract
Il tema delle conseguenze della revoca fallimentare del pagamento di un credito garantito riveste un particolare interesse, tanto dal punto di vista pratico, quanto da quello teorico; al fine di offrirne una conveniente sistemazione, risulta necessario, infatti, prendere posizione su di una serie di questioni generali, relative non soltanto al funzionamento, ma anche alla funzione dell'azione revocatoria fallimentare; di particolare interesse risulta il recente intervento sul punto della Cassazione, che, con l'Ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24627, ha stabilito che il creditore revocato, originariamente titolare di un diritto di pegno sui beni del medesimo debitore, una volta restituita al fallimento la prestazione a suo tempo ricevuta da quest'ultimo, all'esito della revoca del relativo pagamento, avrebbe diritto ad insinuare al passivo un credito chirografario, e quindi privo della garanzia che a suo tempo l'assisteva: un esito, questo, al quale la Corte è giunta escludendo la ricorrenza di un fenomeno di reviviscenza non soltanto dall'originaria garanzia, ma anche, e prima ancora, dallo stesso credito soddisfatto dal pagamento revocato.File | Dimensione | Formato | |
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