La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 maggio 2019, nelle cause riunite C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 ribadisce alcuni principi fondamentali che gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a rispettare quando decidono di respingere o rimpatriare persone cui siano state negate o revocate misure di protezione ai sensi della Direttiva 2011/95/UE relativa all'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, a uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché al contenuto della protezione riconosciuta.
Nessuna eccezione ai respingimenti e rimpatri di rifugiati e richiedenti asilo: la sentenza della CGUE del 14 maggio 2019 conferma che il diritto dell’UE ha esteso la garanzia di non refoulement prevista dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra / Marchisio, Sergio. - (2019).
Nessuna eccezione ai respingimenti e rimpatri di rifugiati e richiedenti asilo: la sentenza della CGUE del 14 maggio 2019 conferma che il diritto dell’UE ha esteso la garanzia di non refoulement prevista dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra
Sergio Marchisio
2019
Abstract
La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 maggio 2019, nelle cause riunite C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17 ribadisce alcuni principi fondamentali che gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a rispettare quando decidono di respingere o rimpatriare persone cui siano state negate o revocate misure di protezione ai sensi della Direttiva 2011/95/UE relativa all'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, a uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché al contenuto della protezione riconosciuta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.