Con la sentenza n. 42 del 2017 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), art. 2, c. 2, lett. l), ai sensi della quale “...le università statali modificano ... i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso … l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera”. Tale previsione, secondo il giudice rimettente, consentendo di fatto l’attivazione di interi corsi di studio universitari in lingua straniera, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. non tenendo in ragionevole considerazione l’irriducibile diversità esistente tra i diversi insegnamenti universitari; con l’art. 6 Cost. determinando una violazione del principio dell’ufficialità della lingua italiana da esso derivabile a contrario; con l’art. 33 Cost. comprimendo quella libera espressione della comunicazione con gli studenti da ritenersi senz’altro compresa nella libertà d’insegnamento (sia consentito rinviare a C. NAPOLI, L’internazionalizzazione delle università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano. Nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242, reperibile su www.federalismi.it, fasc. n. 17/2015). Il giudizio a quo, in particolare, trae origine dall’attuazione che della norma richiamata ha fatto il Politecnico di Milano nelle linee strategiche di ateneo 2012-2014, ove l’università milanese si è determinata per l’attivazione, a partire dall’anno 2014, delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese, pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. Il Consiglio di Stato, infatti, è chiamato a pronunciarsi sull’appello avverso la sentenza pronunciata dal T.a.r. Lombardia (Milano), il quale, accogliendo le doglianze di un corposo gruppo di docenti del citato ateneo, aveva annullato i provvedimenti amministrativi impugnati aventi ad oggetto le richiamate iniziative messe in campo in favore dell’internazionalizzazione, in quanto ritenuti illegittimi sotto diversi profili (G. FONTANA, Che lingua parla l’Università italiana?, reperibile su www.osservatorioaic.it, giugno 2013; G. MILANI, Il Tar della Lombardia boccia l’internazionalizzazione “a senso unico” dell’università: annullata la delibera del Politecnico di Milano che prevedeva l’uso esclusivo dell’inglese per lauree magistrali e dottorati, reperibile su www.federalismi.it, fasc. n. 20/2013; M. CROCE, Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana, reperibile su www.forumcostituzionale.it, 10 ottobre 2013).

Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme / Napoli, C. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - (2017), pp. 1-5.

Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme

Napoli C
2017

Abstract

Con la sentenza n. 42 del 2017 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale, della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Legge Gelmini), art. 2, c. 2, lett. l), ai sensi della quale “...le università statali modificano ... i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: l) rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso … l’attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera”. Tale previsione, secondo il giudice rimettente, consentendo di fatto l’attivazione di interi corsi di studio universitari in lingua straniera, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. non tenendo in ragionevole considerazione l’irriducibile diversità esistente tra i diversi insegnamenti universitari; con l’art. 6 Cost. determinando una violazione del principio dell’ufficialità della lingua italiana da esso derivabile a contrario; con l’art. 33 Cost. comprimendo quella libera espressione della comunicazione con gli studenti da ritenersi senz’altro compresa nella libertà d’insegnamento (sia consentito rinviare a C. NAPOLI, L’internazionalizzazione delle università italiane tra previsioni legislative e discrezionalità amministrativa: il caso del Politecnico di Milano. Nota a Consiglio di Stato, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 242, reperibile su www.federalismi.it, fasc. n. 17/2015). Il giudizio a quo, in particolare, trae origine dall’attuazione che della norma richiamata ha fatto il Politecnico di Milano nelle linee strategiche di ateneo 2012-2014, ove l’università milanese si è determinata per l’attivazione, a partire dall’anno 2014, delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese, pur affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti. Il Consiglio di Stato, infatti, è chiamato a pronunciarsi sull’appello avverso la sentenza pronunciata dal T.a.r. Lombardia (Milano), il quale, accogliendo le doglianze di un corposo gruppo di docenti del citato ateneo, aveva annullato i provvedimenti amministrativi impugnati aventi ad oggetto le richiamate iniziative messe in campo in favore dell’internazionalizzazione, in quanto ritenuti illegittimi sotto diversi profili (G. FONTANA, Che lingua parla l’Università italiana?, reperibile su www.osservatorioaic.it, giugno 2013; G. MILANI, Il Tar della Lombardia boccia l’internazionalizzazione “a senso unico” dell’università: annullata la delibera del Politecnico di Milano che prevedeva l’uso esclusivo dell’inglese per lauree magistrali e dottorati, reperibile su www.federalismi.it, fasc. n. 20/2013; M. CROCE, Le dimensioni costituzionali della tutela della lingua italiana, reperibile su www.forumcostituzionale.it, 10 ottobre 2013).
2017
corte costituzionale; onere del giudice a quo; interpretazione conforme
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Quando la ritenuta opportunità di un intervento della Corte costituzionale attenua l’onere del giudice a quo di tentare l’interpretazione conforme / Napoli, C. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - (2017), pp. 1-5.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1651373
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