Lo schema di Decreto attuativo della Direttiva UE 2016/1164 interviene sul testo dell’art. 166-bis del T.U.I.R. oltreché sulla sua rubrica. Quest’ultima cambia passando dal “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato” a “Valori fiscali in ingresso” e ciò in ragione delle modifiche apportate al contenuto della disposizione quanto alle operazioni che comportano la necessità di una valorizzazione fiscale degli asset soggetti alla potestà impositiva italiana. Nella nuova versione dell’art. 166-bis del T.U.I.R. il valore di ingresso diventa il “valore di mercato”, determinato con gli stessi criteri previsti per il c.d. transfer pricing, se gli asset provengono da Paesi collaborativi o, in caso contrario, se sul valore medesimo vi è accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Rimane ancora privo di coordinate il tema relativo al momento cui occorre aver riguardo per determinare il valore fiscale di ingresso, mentre viene confermato l’obbligo di segnalazione dei valori di attività e passività, obbligo assistito da apposita sanzione.
Modifiche alla entry tax: valori fiscali in ingresso determinati in base al valore di mercato / Della Valle, Eugenio. - In: IL FISCO. - ISSN 1124-9307. - 38(2018), pp. 3629-3635.
Modifiche alla entry tax: valori fiscali in ingresso determinati in base al valore di mercato
Della Valle, Eugenio
2018
Abstract
Lo schema di Decreto attuativo della Direttiva UE 2016/1164 interviene sul testo dell’art. 166-bis del T.U.I.R. oltreché sulla sua rubrica. Quest’ultima cambia passando dal “Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato” a “Valori fiscali in ingresso” e ciò in ragione delle modifiche apportate al contenuto della disposizione quanto alle operazioni che comportano la necessità di una valorizzazione fiscale degli asset soggetti alla potestà impositiva italiana. Nella nuova versione dell’art. 166-bis del T.U.I.R. il valore di ingresso diventa il “valore di mercato”, determinato con gli stessi criteri previsti per il c.d. transfer pricing, se gli asset provengono da Paesi collaborativi o, in caso contrario, se sul valore medesimo vi è accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Rimane ancora privo di coordinate il tema relativo al momento cui occorre aver riguardo per determinare il valore fiscale di ingresso, mentre viene confermato l’obbligo di segnalazione dei valori di attività e passività, obbligo assistito da apposita sanzione.File | Dimensione | Formato | |
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