Starting from the events happened to Mr. B.K., a non-commissioned officer of Slovenian army engaged in heavy duty shifts, which were only partially paid, the Court of Justice was able to affirm the partial applicability of EU law also to the organization of the activity of military personnel, whose members remain qualified as workers. This despite the fact that art. 4, par, 2 TFEU specifies that «national security remains the sole responsibility of each Member State». In order to guarantee the specificity of the work activities carried out within the armed forces, the application of European Union law must also take place in compliance with the precepts laid down by Directive 2003/88/EC «concerning certain aspects of the organisation of working time». These precepts are however circumscribed by the provisions of art. 2, par. 2, first co. of Directive 89/391/EEC. According to the Court, this last provision must be read restrictively, as limited to activities that can be classified as "particular" and absolutely needed to ensure the effective protection of the community and the security of the State. To benefit from the exception, the considered activities must also not be organizable in a way that is compatible with Directive 2003/88/EC. It follows that a soldier, engaged in normal guard activity, in the absence of specific conditions (which anyway must be ascertained by the national judge), must be able to benefit from the envisaged right to daily and weekly rest and annual leave. EU law, however, cannot affect the actual determination of his remuneration.

Partendo dalle vicende del sig. B.K., un sottufficiale dell’esercito sloveno impegnato in gravosi turni di guardia solo parzialmente retribuiti, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare la parziale applicabilità del diritto UE anche all’organizzazione dell’attività del personale militare, i cui membri restano qualificabili come lavoratori. Questo nonostante l’art. 4, par, 2 TFUE precisi cisi che «la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». Al fine di garantire la specificità delle attività lavorative svolte nell’ambito delle forze armate l’applicazione del diritto dell’Unione europea deve peraltro avvenire in conformità con i precetti disposti dalla Direttiva 2003/88/CE «concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro». Tali precetti risultano peraltro circoscritti dal disposto dell’art. 2, par. 2, primo co. della Direttiva 89/391/CEE. Secondo la Corte tale ultima disposizione, deve essere letta in maniera restrittiva, come circoscritta ad attività qualificabili come “particolari” e assolutamente necessarie a garantire l’efficace tutela della collettività e la sicurezza dello Stato. Per beneficiare dell’eccezione le attività considerate non devono per dipiù essere organizzabili in maniera tale da rispettare la Direttiva 2003/88/CE. Ne deriva che un militare, impegnato in normali turni di guardia, in assenza di condizioni specifiche (che eventualmente devono essere accertate dal giudice nazionale), deve poter beneficiare del previsto diritto al riposo giornaliero, settimanale ed alle ferie annuali. Il diritto UE non può peraltro incidere sulla corretta determinazione della sua retribuzione.

In tema di organizzazione dell’orario di lavoro del personale delle forze armate e di applicazione dei precetti sanciti nella Direttiva 2003/88/CE / Orlandi, Maurizio. - In: IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. - ISSN 1125-8551. - 3-4(2021), pp. 647-661.

In tema di organizzazione dell’orario di lavoro del personale delle forze armate e di applicazione dei precetti sanciti nella Direttiva 2003/88/CE

Maurizio Orlandi
2021

Abstract

Starting from the events happened to Mr. B.K., a non-commissioned officer of Slovenian army engaged in heavy duty shifts, which were only partially paid, the Court of Justice was able to affirm the partial applicability of EU law also to the organization of the activity of military personnel, whose members remain qualified as workers. This despite the fact that art. 4, par, 2 TFEU specifies that «national security remains the sole responsibility of each Member State». In order to guarantee the specificity of the work activities carried out within the armed forces, the application of European Union law must also take place in compliance with the precepts laid down by Directive 2003/88/EC «concerning certain aspects of the organisation of working time». These precepts are however circumscribed by the provisions of art. 2, par. 2, first co. of Directive 89/391/EEC. According to the Court, this last provision must be read restrictively, as limited to activities that can be classified as "particular" and absolutely needed to ensure the effective protection of the community and the security of the State. To benefit from the exception, the considered activities must also not be organizable in a way that is compatible with Directive 2003/88/EC. It follows that a soldier, engaged in normal guard activity, in the absence of specific conditions (which anyway must be ascertained by the national judge), must be able to benefit from the envisaged right to daily and weekly rest and annual leave. EU law, however, cannot affect the actual determination of his remuneration.
2021
Partendo dalle vicende del sig. B.K., un sottufficiale dell’esercito sloveno impegnato in gravosi turni di guardia solo parzialmente retribuiti, la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare la parziale applicabilità del diritto UE anche all’organizzazione dell’attività del personale militare, i cui membri restano qualificabili come lavoratori. Questo nonostante l’art. 4, par, 2 TFUE precisi cisi che «la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». Al fine di garantire la specificità delle attività lavorative svolte nell’ambito delle forze armate l’applicazione del diritto dell’Unione europea deve peraltro avvenire in conformità con i precetti disposti dalla Direttiva 2003/88/CE «concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro». Tali precetti risultano peraltro circoscritti dal disposto dell’art. 2, par. 2, primo co. della Direttiva 89/391/CEE. Secondo la Corte tale ultima disposizione, deve essere letta in maniera restrittiva, come circoscritta ad attività qualificabili come “particolari” e assolutamente necessarie a garantire l’efficace tutela della collettività e la sicurezza dello Stato. Per beneficiare dell’eccezione le attività considerate non devono per dipiù essere organizzabili in maniera tale da rispettare la Direttiva 2003/88/CE. Ne deriva che un militare, impegnato in normali turni di guardia, in assenza di condizioni specifiche (che eventualmente devono essere accertate dal giudice nazionale), deve poter beneficiare del previsto diritto al riposo giornaliero, settimanale ed alle ferie annuali. Il diritto UE non può peraltro incidere sulla corretta determinazione della sua retribuzione.
Organizzazione dell’orario di lavoro dei membri delle forze armate; Articolo 4 paragrafo 2;TUE; competenza esclusiva degli Stati membri; applicabilità del diritto dell’Unione ai componenti delle forze armate; applicabilità della Direttiva 2003/88/CE ai componenti delle forze armate; attività dei militari che esulano dall’ambito di applicazione della Direttiva 2003/88/CE; attività particolari assolutamente necessarie a garantire un’efficace tutela della collettività e della sicurezza dello Stato; attività non organizzabili in via preventiva in forma diversa; programmabilità del periodo di guardia; periodo in cui il militare è a disposizione; definizione dell’“orario di lavoro”, conteggio del periodo di tempo in cui il militare è a disposizione nell’orario di lavoro; incompetenza della Corte a stature sulla retribuzione dei lavoratori
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
In tema di organizzazione dell’orario di lavoro del personale delle forze armate e di applicazione dei precetti sanciti nella Direttiva 2003/88/CE / Orlandi, Maurizio. - In: IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA. - ISSN 1125-8551. - 3-4(2021), pp. 647-661.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1637034
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