Taking a cue from some recent rulings of the Court of Justice, the article examines the limits within which the State fiscal sovereignty can be exercised. Indeed, in the European System, States maintain the ability to freely define their own tax systems, but in any case they cannot adopt discriminatory measures or provisions containing State aid. In this context, the Court of Justice has recently resolved some controversial legal issues concerning the legitimacy of taxes which were defined by national laws of several Member States on the basis of the turnover achieved by companies on national territory, as well as the legitimacy of taxes structured in a progressive manner. Tax systems based on turnover, and especially those structured in a progressive manner, which burdened tax-payers in a diversified manner, were in fact suspected of containing both discrimination between companies incompatible with Art. 49 and ss. TFEU, and State aid incompatible with Art. 107 and ss. In the article the author shares the Court’s approach according to which the turnover can normally be considered to be a relevant indicator of the taxable person’s ability to pay and therefore, in principle, a turnover tax present itself as coherent and non discriminatory and, in last instance, as compatible with EU law. This even when heavier taxes end up in hitting foreign companies. Similarly, is shared the approach contained in recent case law, according to which States remain in principle free to define taxes structured in a progressive manner and this even when the most substantial taxes end up affecting mainly foreign companies. Only exceptionally it can be demonstrated that a progressive tax is discriminatory or has a facilitating content. In principle, the incompatibility of a progressive tax with Articles 49 and ss. or with Articles 107 and ss. TFEU can in fact only be demonstrated when the tax is characterized by irrational or arbitrary elements.

Prendendo spunto da alcune recenti sentenze della Corte di giustizia, l’articolo esamina i limiti entro i quali può essere esercitata la sovranità fiscale statale. In effetti, se gli Stati restano liberi di definire il proprio sistema impositivo, sono comunque tenuti a non adottare né misure discriminatorie né disposizioni che contengono aiuti di Stato. In questo contesto, la Corte di giustizia ha risolto alcune questioni giuridiche controverse, concernenti: la legittimità di imposte definite dalle legislazioni di diversi Stati membri sulla base del fatturato realizzato delle imprese sul territorio nazionale; la legittimità dei tributi strutturati in maniera progressiva. I sistemi impositivi basati sul fatturato, e soprattutto quelli tra loro strutturati in maniera progressiva, per il fatto di gravare in maniera diversificata sui contribuenti, erano infatti sospettati di contenere sia delle discriminazioni tra imprese incompatibili con l’art. 49 e ss. TFUE, sia aiuti di Stato incompatibili con l’art. 107 e ss. Nell’articolo viene condivisa l’impostazione della Corte secondo la quale, il fatturato può normalmente essere considerato un indicatore della capacità contributiva delle singole imprese e dunque si presenta, in linea di principio, come coerente e non discriminatorio e quindi come compatibile con il diritto UE. Analogamente, viene condivisa l’impostazione contenuta nella recente giurisprudenza, secondo cui gli Stati restano in linea di principio liberi di definire imposte strutturate in maniera progressiva e questo anche quando le imposte più consistenti finiscono col colpire principalmente imprese straniere. In linea di principio solo eccezionalmente può essere dimostrato che un’imposta progressiva è discriminatoria o ha un contenuto agevolativo. In effetti, l’incompatibilità di un’imposta con gli artt. 49 e ss. TFUE o con gli artt. 107 e ss. TFUE può essere dimostrata solamente quando l’imposta sia caratterizzata de elementi irrazionali od arbitrari.

Sulla compatibilità di un sistema fiscale progressivo con la disciplina degli aiuti di Stato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE. - ISSN 1129-2113. - 24:69(2021), pp. 61-89.

Sulla compatibilità di un sistema fiscale progressivo con la disciplina degli aiuti di Stato

maurizio orlandi
2021

Abstract

Taking a cue from some recent rulings of the Court of Justice, the article examines the limits within which the State fiscal sovereignty can be exercised. Indeed, in the European System, States maintain the ability to freely define their own tax systems, but in any case they cannot adopt discriminatory measures or provisions containing State aid. In this context, the Court of Justice has recently resolved some controversial legal issues concerning the legitimacy of taxes which were defined by national laws of several Member States on the basis of the turnover achieved by companies on national territory, as well as the legitimacy of taxes structured in a progressive manner. Tax systems based on turnover, and especially those structured in a progressive manner, which burdened tax-payers in a diversified manner, were in fact suspected of containing both discrimination between companies incompatible with Art. 49 and ss. TFEU, and State aid incompatible with Art. 107 and ss. In the article the author shares the Court’s approach according to which the turnover can normally be considered to be a relevant indicator of the taxable person’s ability to pay and therefore, in principle, a turnover tax present itself as coherent and non discriminatory and, in last instance, as compatible with EU law. This even when heavier taxes end up in hitting foreign companies. Similarly, is shared the approach contained in recent case law, according to which States remain in principle free to define taxes structured in a progressive manner and this even when the most substantial taxes end up affecting mainly foreign companies. Only exceptionally it can be demonstrated that a progressive tax is discriminatory or has a facilitating content. In principle, the incompatibility of a progressive tax with Articles 49 and ss. or with Articles 107 and ss. TFEU can in fact only be demonstrated when the tax is characterized by irrational or arbitrary elements.
2021
Prendendo spunto da alcune recenti sentenze della Corte di giustizia, l’articolo esamina i limiti entro i quali può essere esercitata la sovranità fiscale statale. In effetti, se gli Stati restano liberi di definire il proprio sistema impositivo, sono comunque tenuti a non adottare né misure discriminatorie né disposizioni che contengono aiuti di Stato. In questo contesto, la Corte di giustizia ha risolto alcune questioni giuridiche controverse, concernenti: la legittimità di imposte definite dalle legislazioni di diversi Stati membri sulla base del fatturato realizzato delle imprese sul territorio nazionale; la legittimità dei tributi strutturati in maniera progressiva. I sistemi impositivi basati sul fatturato, e soprattutto quelli tra loro strutturati in maniera progressiva, per il fatto di gravare in maniera diversificata sui contribuenti, erano infatti sospettati di contenere sia delle discriminazioni tra imprese incompatibili con l’art. 49 e ss. TFUE, sia aiuti di Stato incompatibili con l’art. 107 e ss. Nell’articolo viene condivisa l’impostazione della Corte secondo la quale, il fatturato può normalmente essere considerato un indicatore della capacità contributiva delle singole imprese e dunque si presenta, in linea di principio, come coerente e non discriminatorio e quindi come compatibile con il diritto UE. Analogamente, viene condivisa l’impostazione contenuta nella recente giurisprudenza, secondo cui gli Stati restano in linea di principio liberi di definire imposte strutturate in maniera progressiva e questo anche quando le imposte più consistenti finiscono col colpire principalmente imprese straniere. In linea di principio solo eccezionalmente può essere dimostrato che un’imposta progressiva è discriminatoria o ha un contenuto agevolativo. In effetti, l’incompatibilità di un’imposta con gli artt. 49 e ss. TFUE o con gli artt. 107 e ss. TFUE può essere dimostrata solamente quando l’imposta sia caratterizzata de elementi irrazionali od arbitrari.
Diritto dell’Unione europea; Aiuti di Stato tramite strumenti fiscali; competenza degli Stati a definire le imposte; competenza degli Stati nel definire la base imponibile delle imposte nazionali; coerenza di una base imponibile basata sul fatturato; imposta commisurata alla capacità contributiva; carattere non discriminatorio di un’imposta progressiva; compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato di un’imposta progressiva; transizione da un sistema fiscale ad un altro; compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato di misure fiscali transitorie
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Sulla compatibilità di un sistema fiscale progressivo con la disciplina degli aiuti di Stato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DELLA COOPERAZIONE GIURIDICA INTERNAZIONALE. - ISSN 1129-2113. - 24:69(2021), pp. 61-89.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Orlandi_Compatibilità_2021.pdf

solo gestori archivio

Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 1.02 MB
Formato Adobe PDF
1.02 MB Adobe PDF   Contatta l'autore

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1634924
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact