Com’è noto, l’ordinamento costituzionale italiano distingue, sin dall’origine, tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, che godono di spazi di autonomia più ampi1. Tale modello duale si è, tuttavia, complicato con l’adozione della legge costituzionale n. 3 del 2001. Si è, infatti, aggiunto un tertium genus di differenziazione2: l’art. 116, terzo comma, Cost. introduce la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Tale possibilità è stata variamente definita. Si è parlato di «regionalismo asimmetrico», di «regionalismo differenziato», di «regionalismo a geometria variabile», di «clausola di asimmetria», di «specialità diffusa», di «modello neofederalista a struttura reticolare» o di «regionalismo a doppia velocità». Quale ne sia la denominazione corretta, per anni tale disposizione è rimasta inattuata. Solo di recente alcune regioni4 hanno avanzato concrete proposte di attuazione, avviando le trattative con il Governo. La tutela dell’ambiente è oggetto di tutte le procedure di regionalismo asimmetrico in corso di svolgimento nell’odierna legislatura. Occorre, dunque, riflettere in merito all’assegnazione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» con riferimento all’ambiente, sebbene l’esito di tali procedure risulti ancora difficile da stabilire. Tale prospettiva di differenziazione territoriale, invero, non solo inciderebbe sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, stabilito dall’art. 117 Cost., ma probabilmente produrrebbe un frazionamento delle politiche pubbliche in relazione alle materie ambientali. La riflessione impone, tuttavia, lo studio preliminare del termine “ambiente” e dei problemi costituzionali della tutela dell’ambiente.
Regionalismo e ambiente / Marra, Giuditta. - In: GRUPPO DI PISA. - ISSN 2039-8026. - (2020), pp. 627-638.
Regionalismo e ambiente
Giuditta Marra
2020
Abstract
Com’è noto, l’ordinamento costituzionale italiano distingue, sin dall’origine, tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale, che godono di spazi di autonomia più ampi1. Tale modello duale si è, tuttavia, complicato con l’adozione della legge costituzionale n. 3 del 2001. Si è, infatti, aggiunto un tertium genus di differenziazione2: l’art. 116, terzo comma, Cost. introduce la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario. Tale possibilità è stata variamente definita. Si è parlato di «regionalismo asimmetrico», di «regionalismo differenziato», di «regionalismo a geometria variabile», di «clausola di asimmetria», di «specialità diffusa», di «modello neofederalista a struttura reticolare» o di «regionalismo a doppia velocità». Quale ne sia la denominazione corretta, per anni tale disposizione è rimasta inattuata. Solo di recente alcune regioni4 hanno avanzato concrete proposte di attuazione, avviando le trattative con il Governo. La tutela dell’ambiente è oggetto di tutte le procedure di regionalismo asimmetrico in corso di svolgimento nell’odierna legislatura. Occorre, dunque, riflettere in merito all’assegnazione di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» con riferimento all’ambiente, sebbene l’esito di tali procedure risulti ancora difficile da stabilire. Tale prospettiva di differenziazione territoriale, invero, non solo inciderebbe sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, stabilito dall’art. 117 Cost., ma probabilmente produrrebbe un frazionamento delle politiche pubbliche in relazione alle materie ambientali. La riflessione impone, tuttavia, lo studio preliminare del termine “ambiente” e dei problemi costituzionali della tutela dell’ambiente.File | Dimensione | Formato | |
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