Rispetto ai cd. computer crimes, la formulazione delle fattispecie delittuose risulta generica se la si raffronta alla specificità e al tecnicismo delle tecnologie utilizzate, così rappresentando un vulnus per la legalità penale. Il legislatore, infatti, ha adottato una tecnica di tipizzazione che, pur impiegando nuove terminologie, non si concentra sulla tecnologia utilizzata, ma si focalizza più in generale sulle modalità della condotta, sulle finalità perseguite o, ancora, sugli eventi realizzati. In tal modo, se da una parte si ovvia alla rapida desuetudine delle norme incriminatrici, dall'altra si rischia di ingenerare un incontrollato vortice di criminalizzazione, che non consente di inquadrare singoli fatti materiali entro un’unica fattispecie incriminatrice. Al fine di contrastare una simile superfetazione nelle qualificazioni giuridiche, si reclama una diversa operatività dei criteri e dei principi regolatori del concorso di norme. In tal senso il principio del ne bis in idem, attorno al quale si sviluppa la materia del concorso di norme, sembra ben prestarsi quale rimedio al vulnus riferito.
Reati informatici e concorso di norme: come l’evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets / Pietrella, Tommaso. - In: DISCRIMEN. - ISSN 2704-6338. - (2021), pp. 269-300.
Reati informatici e concorso di norme: come l’evoluzione tecnologica informa il diritto penale. Il caso delle Botnets
Pietrella, Tommaso
2021
Abstract
Rispetto ai cd. computer crimes, la formulazione delle fattispecie delittuose risulta generica se la si raffronta alla specificità e al tecnicismo delle tecnologie utilizzate, così rappresentando un vulnus per la legalità penale. Il legislatore, infatti, ha adottato una tecnica di tipizzazione che, pur impiegando nuove terminologie, non si concentra sulla tecnologia utilizzata, ma si focalizza più in generale sulle modalità della condotta, sulle finalità perseguite o, ancora, sugli eventi realizzati. In tal modo, se da una parte si ovvia alla rapida desuetudine delle norme incriminatrici, dall'altra si rischia di ingenerare un incontrollato vortice di criminalizzazione, che non consente di inquadrare singoli fatti materiali entro un’unica fattispecie incriminatrice. Al fine di contrastare una simile superfetazione nelle qualificazioni giuridiche, si reclama una diversa operatività dei criteri e dei principi regolatori del concorso di norme. In tal senso il principio del ne bis in idem, attorno al quale si sviluppa la materia del concorso di norme, sembra ben prestarsi quale rimedio al vulnus riferito.| File | Dimensione | Formato | |
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