L’analisi dei rapporti tra le fonti in questo delicato periodo emergenziale dimostra principalmente due cose: da un lato, che la risposta delle nostre istituzioni non è stata quella tipica di una democrazia autoritaria e che non c’è stata alcuna rottura della legalità costituzionale. Dall'altro, che la Costituzione, una volta di più, ha dimostrato di saper offrire un quadro normativo saldo ed efficace. La guardia, tuttavia, non può essere abbassata. Se la tutela della salute legittima provvedimenti contingibili e urgenti non precisamente definiti, nei loro contorni, dalla legge, il “nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e la «qualità e natura degli eventi» deve essere rigorosamente rispettato: Corte costituzionale e giudici comuni (amministrativi e ordinari secondo il consueto riparto delle loro giurisdizioni) devono garantire la tutela dei diritti dei cittadini, in osservanza degli artt. 24 e 113 della Costituzione. La guardia non può essere abbassata, però, soprattutto perché l’esperienza insegna che “le regole emergenziali sopravvivono all’emergenza, normalizzando quella deminutio di libertà che costituisce il costo di ogni legislazione emergenziale”. Il rischio che all’uscita dall’emergenza ci si ritrovi con un saldo negativo in termini di libertà è alto, perché le lusinghe di chi chiede di barattare libertà e sicurezza sono molto insidiose.

Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza / Luciani, Massimo. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - Anno 2020:2(2020), pp. 109-141.

Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza

Massimo Luciani
2020

Abstract

L’analisi dei rapporti tra le fonti in questo delicato periodo emergenziale dimostra principalmente due cose: da un lato, che la risposta delle nostre istituzioni non è stata quella tipica di una democrazia autoritaria e che non c’è stata alcuna rottura della legalità costituzionale. Dall'altro, che la Costituzione, una volta di più, ha dimostrato di saper offrire un quadro normativo saldo ed efficace. La guardia, tuttavia, non può essere abbassata. Se la tutela della salute legittima provvedimenti contingibili e urgenti non precisamente definiti, nei loro contorni, dalla legge, il “nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e la «qualità e natura degli eventi» deve essere rigorosamente rispettato: Corte costituzionale e giudici comuni (amministrativi e ordinari secondo il consueto riparto delle loro giurisdizioni) devono garantire la tutela dei diritti dei cittadini, in osservanza degli artt. 24 e 113 della Costituzione. La guardia non può essere abbassata, però, soprattutto perché l’esperienza insegna che “le regole emergenziali sopravvivono all’emergenza, normalizzando quella deminutio di libertà che costituisce il costo di ogni legislazione emergenziale”. Il rischio che all’uscita dall’emergenza ci si ritrovi con un saldo negativo in termini di libertà è alto, perché le lusinghe di chi chiede di barattare libertà e sicurezza sono molto insidiose.
2020
emergenza; decreti-legge; dpcm; ordinanze; ordinanza libere; necessità e urgenza; necessità; urgenza; Costituzione; stato d'emergenza
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza / Luciani, Massimo. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - Anno 2020:2(2020), pp. 109-141.
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