A seguito dell’entrata in vigore del codice del codice del processo amministrativo si pone un interrogativo: l’autonoma tra la tutela demolitoria e quella risarcitoria, così come contemplata nel c.p.a., deve essere considerata una «autonomia piena» oppure una «autonomia temperata»? Una parte della giurisprudenza è nel senso di declinare la secessione genetica e funzionale tra l’azione di annullamento e l’azioni di condanna in termini di «autonomia piena»; ciò in ragione del fatto che, l’art. 30, comma 1, se letto in combinato disposto con il precedente art. 7, comma 4 (il cui inciso finale fa espressamente riferimento alle controversie relative al risarcimento del danno, pure se introdotte in via autonoma), conduce ad interpretare tale inciso finale «come norma che sancisce l’autonomia, sul versante processuale, della domanda di risarcimento del danno rispetto al rimedio impugnatorio». Tuttavia, sembra maggiormente aderente alle categorie dogmatiche ed ai principi ispiratori che sovraintendono al moderno sistema della giustizia amministrativa l’impostazione che, invece, propendendo per la tesi della «autonomia temperata», evidenzia che «dagli artt. 30 e ss. cod. proc. amm. emerge che il legislatore delegato non ha condiviso né la tesi della pregiudizialità amministrativa né tanto meno quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, ma ha optato per una soluzione che valuta l’omessa tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell’istanza risarcitoria, ma come condotta che, nell’ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento o a ridurne l’importo ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento dell’atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest’ultimo derivanti, con conseguente incidenza sulla fondatezza della domanda risarcitoria». Il primo temperamento all’autonomia dell’azione di condanna al risarcimento dei danni rispetto all’azione di annullamento deriva, comunque, dal richiamo che l’art. 30, comma 3, c.p.a. fa alle circostanze di fatto e al comportamento complessivo delle parti nell’ottica della individuazione dei danni che si sarebbero potuti evitare, unitamente all’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico. Ma un ulteriore temperamento all’azione di condanna, che in verità costituisce piuttosto un robusto (se non eccessivo) indebolimento, è rappresentato dal termine di decadenza di 120 giorni per sua la proposizione.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione e la dubbia costituzionalità del termine di decadenza dell'azione di condanna ex art. 30 c.p.a. La tutela risarcitoria degli interessi legittimi quale "diritto finanziariamente condizionato"? / Andracchio, Domenico. - In: LEXITALIA.IT. - ISSN 2240-5534. - (2016), pp. 1-23.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione e la dubbia costituzionalità del termine di decadenza dell'azione di condanna ex art. 30 c.p.a. La tutela risarcitoria degli interessi legittimi quale "diritto finanziariamente condizionato"?

andracchio domenico
2016

Abstract

A seguito dell’entrata in vigore del codice del codice del processo amministrativo si pone un interrogativo: l’autonoma tra la tutela demolitoria e quella risarcitoria, così come contemplata nel c.p.a., deve essere considerata una «autonomia piena» oppure una «autonomia temperata»? Una parte della giurisprudenza è nel senso di declinare la secessione genetica e funzionale tra l’azione di annullamento e l’azioni di condanna in termini di «autonomia piena»; ciò in ragione del fatto che, l’art. 30, comma 1, se letto in combinato disposto con il precedente art. 7, comma 4 (il cui inciso finale fa espressamente riferimento alle controversie relative al risarcimento del danno, pure se introdotte in via autonoma), conduce ad interpretare tale inciso finale «come norma che sancisce l’autonomia, sul versante processuale, della domanda di risarcimento del danno rispetto al rimedio impugnatorio». Tuttavia, sembra maggiormente aderente alle categorie dogmatiche ed ai principi ispiratori che sovraintendono al moderno sistema della giustizia amministrativa l’impostazione che, invece, propendendo per la tesi della «autonomia temperata», evidenzia che «dagli artt. 30 e ss. cod. proc. amm. emerge che il legislatore delegato non ha condiviso né la tesi della pregiudizialità amministrativa né tanto meno quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, ma ha optato per una soluzione che valuta l’omessa tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell’istanza risarcitoria, ma come condotta che, nell’ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento o a ridurne l’importo ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l’annullamento dell’atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest’ultimo derivanti, con conseguente incidenza sulla fondatezza della domanda risarcitoria». Il primo temperamento all’autonomia dell’azione di condanna al risarcimento dei danni rispetto all’azione di annullamento deriva, comunque, dal richiamo che l’art. 30, comma 3, c.p.a. fa alle circostanze di fatto e al comportamento complessivo delle parti nell’ottica della individuazione dei danni che si sarebbero potuti evitare, unitamente all’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento giuridico. Ma un ulteriore temperamento all’azione di condanna, che in verità costituisce piuttosto un robusto (se non eccessivo) indebolimento, è rappresentato dal termine di decadenza di 120 giorni per sua la proposizione.
2016
responsabilità p.a.; tutela risarcitoria; termine di decadenza
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La responsabilità della Pubblica Amministrazione e la dubbia costituzionalità del termine di decadenza dell'azione di condanna ex art. 30 c.p.a. La tutela risarcitoria degli interessi legittimi quale "diritto finanziariamente condizionato"? / Andracchio, Domenico. - In: LEXITALIA.IT. - ISSN 2240-5534. - (2016), pp. 1-23.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1575367
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