Muovendo dall’assunto che il tempo costituisce un «bene della vita» autonomamente giustiziabile e che la L. n. 89/2001, unitamente all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si atteggiano a congegni normativi che, letti alla luce dell’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, possono ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche i ritardi del procedimento amministrativo, nel lavoro si giungerà ad affermare che il dibattuto «diritto ad un giusto procedimento amministrativo» deve considerarsi una situazione soggettiva avente rilevanza costituzionale: si tratta, cioè, di uno degli innominati diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost. che, in quanto espressione di «valori senza tempo», necessita di una tutela disancorata dal classico criterio della irretroattività della legge. Di talché, con l’intento di dimostrare la fragilità degli ultimi approdi cui sembra essere giunta la giurisprudenza di legittimità, verranno indicate due possibili strade (alternative) per fare in modo che i ritardi del procedimento amministrativo possano essere computati con quelli del correlato processo: l’applicazione retroattiva dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e l’applicazione diretta dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’’uomo. Il tutto con l’obiettivo finale di dimostrare che la determinazione dell’irragionevole durata del processo mediante la cumulativa computazione dell’irragionevole durata del procedimento può configurarsi come un’adeguata strategia dello «Stato-compensatore» capace di influire, senza eccessive ingerenze, sull’equilibrato sviluppo dell’economia nazionale e, ancor più, sull’attrazione di investimenti stranieri.
Tempo, economia e responsabilità tra Stato-amministrazione e Stato-giudice / Andracchio, Domenico. - In: DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. RASSEGNA ONLINE. - ISSN 2421-0528. - 1/2017(2017), pp. 87-146.
Tempo, economia e responsabilità tra Stato-amministrazione e Stato-giudice
Domenico Andracchio
2017
Abstract
Muovendo dall’assunto che il tempo costituisce un «bene della vita» autonomamente giustiziabile e che la L. n. 89/2001, unitamente all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si atteggiano a congegni normativi che, letti alla luce dell’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, possono ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche i ritardi del procedimento amministrativo, nel lavoro si giungerà ad affermare che il dibattuto «diritto ad un giusto procedimento amministrativo» deve considerarsi una situazione soggettiva avente rilevanza costituzionale: si tratta, cioè, di uno degli innominati diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost. che, in quanto espressione di «valori senza tempo», necessita di una tutela disancorata dal classico criterio della irretroattività della legge. Di talché, con l’intento di dimostrare la fragilità degli ultimi approdi cui sembra essere giunta la giurisprudenza di legittimità, verranno indicate due possibili strade (alternative) per fare in modo che i ritardi del procedimento amministrativo possano essere computati con quelli del correlato processo: l’applicazione retroattiva dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e l’applicazione diretta dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’’uomo. Il tutto con l’obiettivo finale di dimostrare che la determinazione dell’irragionevole durata del processo mediante la cumulativa computazione dell’irragionevole durata del procedimento può configurarsi come un’adeguata strategia dello «Stato-compensatore» capace di influire, senza eccessive ingerenze, sull’equilibrato sviluppo dell’economia nazionale e, ancor più, sull’attrazione di investimenti stranieri.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Andracchio_Tempo-economia_2017.pdf
solo gestori archivio
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
725.41 kB
Formato
Adobe PDF
|
725.41 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.