Muovendo dall’assunto che il tempo costituisce un «bene della vita» autonomamente giustiziabile e che la L. n. 89/2001, unitamente all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si atteggiano a congegni normativi che, letti alla luce dell’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, possono ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche i ritardi del procedimento amministrativo, nel lavoro si giungerà ad affermare che il dibattuto «diritto ad un giusto procedimento amministrativo» deve considerarsi una situazione soggettiva avente rilevanza costituzionale: si tratta, cioè, di uno degli innominati diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost. che, in quanto espressione di «valori senza tempo», necessita di una tutela disancorata dal classico criterio della irretroattività della legge. Di talché, con l’intento di dimostrare la fragilità degli ultimi approdi cui sembra essere giunta la giurisprudenza di legittimità, verranno indicate due possibili strade (alternative) per fare in modo che i ritardi del procedimento amministrativo possano essere computati con quelli del correlato processo: l’applicazione retroattiva dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e l’applicazione diretta dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’’uomo. Il tutto con l’obiettivo finale di dimostrare che la determinazione dell’irragionevole durata del processo mediante la cumulativa computazione dell’irragionevole durata del procedimento può configurarsi come un’adeguata strategia dello «Stato-compensatore» capace di influire, senza eccessive ingerenze, sull’equilibrato sviluppo dell’economia nazionale e, ancor più, sull’attrazione di investimenti stranieri.

Tempo, economia e responsabilità tra Stato-amministrazione e Stato-giudice / Andracchio, Domenico. - In: DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. RASSEGNA ONLINE. - ISSN 2421-0528. - 1/2017(2017), pp. 87-146.

Tempo, economia e responsabilità tra Stato-amministrazione e Stato-giudice

Domenico Andracchio
2017

Abstract

Muovendo dall’assunto che il tempo costituisce un «bene della vita» autonomamente giustiziabile e che la L. n. 89/2001, unitamente all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si atteggiano a congegni normativi che, letti alla luce dell’interpretazione offertane dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, possono ricomprendere nel loro ambito di applicazione anche i ritardi del procedimento amministrativo, nel lavoro si giungerà ad affermare che il dibattuto «diritto ad un giusto procedimento amministrativo» deve considerarsi una situazione soggettiva avente rilevanza costituzionale: si tratta, cioè, di uno degli innominati diritti inviolabili previsti dall’art. 2 Cost. che, in quanto espressione di «valori senza tempo», necessita di una tutela disancorata dal classico criterio della irretroattività della legge. Di talché, con l’intento di dimostrare la fragilità degli ultimi approdi cui sembra essere giunta la giurisprudenza di legittimità, verranno indicate due possibili strade (alternative) per fare in modo che i ritardi del procedimento amministrativo possano essere computati con quelli del correlato processo: l’applicazione retroattiva dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e l’applicazione diretta dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’’uomo. Il tutto con l’obiettivo finale di dimostrare che la determinazione dell’irragionevole durata del processo mediante la cumulativa computazione dell’irragionevole durata del procedimento può configurarsi come un’adeguata strategia dello «Stato-compensatore» capace di influire, senza eccessive ingerenze, sull’equilibrato sviluppo dell’economia nazionale e, ancor più, sull’attrazione di investimenti stranieri.
2017
tempo; economia e responsabilità; Convenzione europea dei diritti dell’uomo
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Tempo, economia e responsabilità tra Stato-amministrazione e Stato-giudice / Andracchio, Domenico. - In: DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. RASSEGNA ONLINE. - ISSN 2421-0528. - 1/2017(2017), pp. 87-146.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1575358
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