Con l'art. 8, co. 9-11, DL 22 marzo 2021, n. 41 il legislatore ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento collettivo per riduzione di personale e individuale per giustificato motivo oggettivo, che opera dal 23 febbraio 2020. Nel tempo fin qui trascorso, ormai più di un anno, la regolamentazione di tale divieto ha sostanzialmente mantenuto le sue caratteristiche originarie quanto a tecniche, finalità ed articolazione, anche se è possibile cogliere alcune differenze non prove di rilievo.
Divieti di licenziamento e tutela dell'occupazione nell'art. 8, DL n. 41/2021 / Maresca, Arturo. - In: LAVORO, DIRITTI, EUROPA. - ISSN 2611-3783. - 2/2021:(2021), pp. 2-23.
Divieti di licenziamento e tutela dell'occupazione nell'art. 8, DL n. 41/2021
maresca arturo
2021
Abstract
Con l'art. 8, co. 9-11, DL 22 marzo 2021, n. 41 il legislatore ha ulteriormente prorogato il divieto di licenziamento collettivo per riduzione di personale e individuale per giustificato motivo oggettivo, che opera dal 23 febbraio 2020. Nel tempo fin qui trascorso, ormai più di un anno, la regolamentazione di tale divieto ha sostanzialmente mantenuto le sue caratteristiche originarie quanto a tecniche, finalità ed articolazione, anche se è possibile cogliere alcune differenze non prove di rilievo.File | Dimensione | Formato | |
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