Viene operata una selezione tra tutte quelle situazioni giuridiche coinvolgenti poteri (ius publicum) e diritti (ius privatum), che possono essere tra loro diversi oppure eguali, ma, in quest’ultimo caso, propri di più ʿcontitolariʾ; in ogni caso, singolarmente presi, diritti e poteri comunque idonei a generare un ʿconflittoʾ. Con detto termine, molto in voga nel gergo costituzionale, si identificano tutti quei veri e propri ʿscontriʾ tra poteri, che manifestano momenti e fatti giuridici bisognosi di una risoluzione per evitare la paralisi; se così intese, tale situazioni, non possono che verificarsi e presentarsi, con le medesime problematicità, anche nel diritto privato. Sorge dunque la necessità di soluzioni - nella veste di ‘tecniche decisionali’ e ‘strumenti giuridici’ - per evitare che il ʿconflittoʾ si crei (laddove questo possa essere quindi considerato come ʿpotenzialeʾ) ovvero per dirimere un ʿconflittoʾ già sorto (che può ben definirisi come ʿattualeʾ). Si pensi esemplarmente per il primo caso alla comproprietà, laddove lo ius prohibendi si pone come strumento per il socio di impedire il sorgere di un effetto giuridico irreparabile; per il secondo si pensi invece alla intercessio, ove il tribuno, appurata la lesione, e ravvisata dunque la ʿconflittualitàʾ con gli interessi della pars populi che egli tutela, oppone con esito favorevole la sacrosanctitas agli auspicia. E talvolta la soluzione può esser la medesima per diversi e distanti ʿconflittiʾ, e nello ius publicum e nello ius privatum (si pensi, tra tutte, alla sortitio o allo stesso ius prohibendi, ai criteri della unanimità o della maggioranza): ciò è ulteriore riprova di come diritto pubblico e privato non siano altro che due semplici, ma diverse, posizioni di studio (I. 1, 1, 4; D. 1, 1, 1, 2). Si chiarisce infine che il ‘conflitto’ non deve considerarsi sotto una prospettiva ʿnegativaʾ, verso un inesorabile rallentamento del sistema, ma come elemento imprescindibile per la crescita della civitas, in un sistema giuridico-religioso ove il rapporto tra ius e fas rappresenta una solida ‘garanzia costituzionale’.

Diritti, poteri, conflitti. Strumenti giuridici per le tecniche decisionali nel diritto romano (pubblico e privato) / DI VINCENZO, Marko. - (2019 Jun 10).

Diritti, poteri, conflitti. Strumenti giuridici per le tecniche decisionali nel diritto romano (pubblico e privato)

DI VINCENZO, MARKO
10/06/2019

Abstract

Viene operata una selezione tra tutte quelle situazioni giuridiche coinvolgenti poteri (ius publicum) e diritti (ius privatum), che possono essere tra loro diversi oppure eguali, ma, in quest’ultimo caso, propri di più ʿcontitolariʾ; in ogni caso, singolarmente presi, diritti e poteri comunque idonei a generare un ʿconflittoʾ. Con detto termine, molto in voga nel gergo costituzionale, si identificano tutti quei veri e propri ʿscontriʾ tra poteri, che manifestano momenti e fatti giuridici bisognosi di una risoluzione per evitare la paralisi; se così intese, tale situazioni, non possono che verificarsi e presentarsi, con le medesime problematicità, anche nel diritto privato. Sorge dunque la necessità di soluzioni - nella veste di ‘tecniche decisionali’ e ‘strumenti giuridici’ - per evitare che il ʿconflittoʾ si crei (laddove questo possa essere quindi considerato come ʿpotenzialeʾ) ovvero per dirimere un ʿconflittoʾ già sorto (che può ben definirisi come ʿattualeʾ). Si pensi esemplarmente per il primo caso alla comproprietà, laddove lo ius prohibendi si pone come strumento per il socio di impedire il sorgere di un effetto giuridico irreparabile; per il secondo si pensi invece alla intercessio, ove il tribuno, appurata la lesione, e ravvisata dunque la ʿconflittualitàʾ con gli interessi della pars populi che egli tutela, oppone con esito favorevole la sacrosanctitas agli auspicia. E talvolta la soluzione può esser la medesima per diversi e distanti ʿconflittiʾ, e nello ius publicum e nello ius privatum (si pensi, tra tutte, alla sortitio o allo stesso ius prohibendi, ai criteri della unanimità o della maggioranza): ciò è ulteriore riprova di come diritto pubblico e privato non siano altro che due semplici, ma diverse, posizioni di studio (I. 1, 1, 4; D. 1, 1, 1, 2). Si chiarisce infine che il ‘conflitto’ non deve considerarsi sotto una prospettiva ʿnegativaʾ, verso un inesorabile rallentamento del sistema, ma come elemento imprescindibile per la crescita della civitas, in un sistema giuridico-religioso ove il rapporto tra ius e fas rappresenta una solida ‘garanzia costituzionale’.
10-giu-2019
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1563108
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