Lo studio, movendo da una analisi storica della nozione di testamento intende di- mostrare le sue straordinarie potenzialità, precisando che non è l’unico atto di ultima volontà. Si chiarisce che con il testamento la persona può regolare tanto i suoi interessi patrimoniali, come quelli non patrimoniali, anche oltre i casi previsti dalla legge. La distinzione tra contenuto tipico e atipico del testamento è servita storicamente per distinguere tra disposizioni patrimoniali e no; essa tuttavia non può servire, nella contemporaneità, né per definire il concetto di testamento, né per individuare la disci- plina applicabile. Questa distinzione non serve per escludere la rilevanza testamentaria della regolamentazione degli interessi non patrimoniali, ma per affermare la possibilità di regolamentare questi interessi non soltanto con il testamento, ama anche con l’atto di ultima volontà, diverso dal testamento. Leggendo insieme gli artt. 587 e 588 cod. civ. non può dirsi che il testamento è limitato al contenuto attributivo, ossia quello che si risolve nell’istituzione di erede o nel legato, ma che il testamento è l’atto regolativo della successione a causa di morte della persona e che al solo testamento è riservata la possibilità di contenere istituzioni di erede o di legato. Con intesa che tutti gli altri profili successori della persona e, in specie quelli non patrimoniali, e comunque, quelli non incidenti sulla delazione possono essere regolati anche con atti di ultima volontà diversi dal testamento, la cui forma deve essere valutata, salvo che non sia espressamente preveduta dalla legge, in ragione degli interessi che l’atto compone e della sua funzione.

Il contenuto atipico del testamento. Studio N. 114-2020/C / Barba, Vincenzo. - In: STUDI E MATERIALI. - ISSN 1720-5743. - 1:1(2020), pp. 89-135.

Il contenuto atipico del testamento. Studio N. 114-2020/C

BARBA, Vincenzo
2020

Abstract

Lo studio, movendo da una analisi storica della nozione di testamento intende di- mostrare le sue straordinarie potenzialità, precisando che non è l’unico atto di ultima volontà. Si chiarisce che con il testamento la persona può regolare tanto i suoi interessi patrimoniali, come quelli non patrimoniali, anche oltre i casi previsti dalla legge. La distinzione tra contenuto tipico e atipico del testamento è servita storicamente per distinguere tra disposizioni patrimoniali e no; essa tuttavia non può servire, nella contemporaneità, né per definire il concetto di testamento, né per individuare la disci- plina applicabile. Questa distinzione non serve per escludere la rilevanza testamentaria della regolamentazione degli interessi non patrimoniali, ma per affermare la possibilità di regolamentare questi interessi non soltanto con il testamento, ama anche con l’atto di ultima volontà, diverso dal testamento. Leggendo insieme gli artt. 587 e 588 cod. civ. non può dirsi che il testamento è limitato al contenuto attributivo, ossia quello che si risolve nell’istituzione di erede o nel legato, ma che il testamento è l’atto regolativo della successione a causa di morte della persona e che al solo testamento è riservata la possibilità di contenere istituzioni di erede o di legato. Con intesa che tutti gli altri profili successori della persona e, in specie quelli non patrimoniali, e comunque, quelli non incidenti sulla delazione possono essere regolati anche con atti di ultima volontà diversi dal testamento, la cui forma deve essere valutata, salvo che non sia espressamente preveduta dalla legge, in ragione degli interessi che l’atto compone e della sua funzione.
2020
testamento
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Il contenuto atipico del testamento. Studio N. 114-2020/C / Barba, Vincenzo. - In: STUDI E MATERIALI. - ISSN 1720-5743. - 1:1(2020), pp. 89-135.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1562382
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