Il lavoro prende in esame la sentenza del 3 giugno 2021 con cui la Corte di giustizia ha respinto il ricorso dell’Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo che ha attivato la procedura ai sensi dell’art. 7, par. 1, TUE, volta a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l’Unione europea. A differenza delle altre sentenze concernenti la tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea, in questa circostanza il giudice dell’Unione non si pronunciato sulla portata e sull’applicabilit dei valori enunciati all’art. 2 TUE, ma si invece soffermato su taluni aspetti di natura procedurale, segnatamente l’interpretazione delle norme dei trattati che disciplinano le modalit di voto del Parlamento europeo ai fini dell’attivazione del meccanismo ex art. 7 TUE. Nonostante ciò, la pronuncia in esame presenta diversi elementi di interesse. In primo luogo, infatti, offre materiale di riflessione su alcuni rilevanti profili di diritto processuale dell’Unione, in particolare con riguardo al ricorso per annullamento. In secondo luogo, pone fine alla condizione di incertezza giuridica che gravava sull’attuazione del meccanismo sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 TUE nei confronti dell’Ungheria, che rischiava pure di indebolire ulteriormente una procedura dimostratasi finora poco efficace.
La Corte si pronuncia sulla legittimità della risoluzione con cui il Parlamento europeo ha attivato l’art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria / Battaglia, Francesco. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell’Unione europea 3/2021(2021), pp. 820-829.
La Corte si pronuncia sulla legittimità della risoluzione con cui il Parlamento europeo ha attivato l’art. 7, par. 1, TUE nei confronti dell’Ungheria
Francesco Battaglia
2021
Abstract
Il lavoro prende in esame la sentenza del 3 giugno 2021 con cui la Corte di giustizia ha respinto il ricorso dell’Ungheria contro la risoluzione del Parlamento europeo che ha attivato la procedura ai sensi dell’art. 7, par. 1, TUE, volta a constatare l’esistenza di un evidente rischio di violazione grave, da parte di detto Stato membro, dei valori su cui si fonda l’Unione europea. A differenza delle altre sentenze concernenti la tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea, in questa circostanza il giudice dell’Unione non si pronunciato sulla portata e sull’applicabilit dei valori enunciati all’art. 2 TUE, ma si invece soffermato su taluni aspetti di natura procedurale, segnatamente l’interpretazione delle norme dei trattati che disciplinano le modalit di voto del Parlamento europeo ai fini dell’attivazione del meccanismo ex art. 7 TUE. Nonostante ciò, la pronuncia in esame presenta diversi elementi di interesse. In primo luogo, infatti, offre materiale di riflessione su alcuni rilevanti profili di diritto processuale dell’Unione, in particolare con riguardo al ricorso per annullamento. In secondo luogo, pone fine alla condizione di incertezza giuridica che gravava sull’attuazione del meccanismo sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 TUE nei confronti dell’Ungheria, che rischiava pure di indebolire ulteriormente una procedura dimostratasi finora poco efficace.File | Dimensione | Formato | |
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