In 2020 “decreto rilancio” has introduced an administrative penalty for the hotelier who misappropriates residence tax. In the recent past, the Supreme Court qualified these facts as a crime of embezzlement. Following the legislative amendment, two judgments here in comment stated that the “previous facts” are still qualified as a crime of embezzlement, without any abolition; while, for the “successive facts” work exclusively the new administrative penalty which has fiscal nature. In a critical sense, according to the author, the matter under consideration should instead be described as a decriminalisation

Con il “decreto rilancio” del 2020 si è introdotto un apposito illecito amministrativo per la condotta dell’albergatore che si appropri indebitamente dell’imposta di soggiorno. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità riconduceva tali fatti al delitto di peculato. A seguito della modifica legislativa, la Corte di cassazione con le due sentenze in commento ha affermato che per i “fatti anteriori” alla novatio legis resta ferma la loro qualificazione come delitto ex art. 314 c.p., senza alcun esito abolitivo. Mentre, per i “fatti successivi” opera esclusivamente il nuovo illecito amministrativo di natura tributaria. In senso critico, secondo l’annotatore la vicenda in esame andrebbe, invece, ascritta al fenomeno della depenalizzazione, disciplinato dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 673 c.p.p.

Il “peculato dell'albergatore": una depenalizzazione che non retroagisce? / Gambardella, Marco. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - LXI:1(2021), pp. 187-198.

Il “peculato dell'albergatore": una depenalizzazione che non retroagisce?

Marco Gambardella
2021

Abstract

In 2020 “decreto rilancio” has introduced an administrative penalty for the hotelier who misappropriates residence tax. In the recent past, the Supreme Court qualified these facts as a crime of embezzlement. Following the legislative amendment, two judgments here in comment stated that the “previous facts” are still qualified as a crime of embezzlement, without any abolition; while, for the “successive facts” work exclusively the new administrative penalty which has fiscal nature. In a critical sense, according to the author, the matter under consideration should instead be described as a decriminalisation
2021
Con il “decreto rilancio” del 2020 si è introdotto un apposito illecito amministrativo per la condotta dell’albergatore che si appropri indebitamente dell’imposta di soggiorno. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità riconduceva tali fatti al delitto di peculato. A seguito della modifica legislativa, la Corte di cassazione con le due sentenze in commento ha affermato che per i “fatti anteriori” alla novatio legis resta ferma la loro qualificazione come delitto ex art. 314 c.p., senza alcun esito abolitivo. Mentre, per i “fatti successivi” opera esclusivamente il nuovo illecito amministrativo di natura tributaria. In senso critico, secondo l’annotatore la vicenda in esame andrebbe, invece, ascritta al fenomeno della depenalizzazione, disciplinato dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 673 c.p.p.
peculato; albergatore; depenalizzazione; successione di leggi
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Il “peculato dell'albergatore": una depenalizzazione che non retroagisce? / Gambardella, Marco. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - LXI:1(2021), pp. 187-198.
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