L’autrice prende le mosse dall’esame della innovativa loi n. 2017-399 del 27 marzo 2017, che ha introdotto in Francia una disciplina degli obblighi di due diligence e di prevenzione dei rischi di lesione dei diritti umani nell’ambito dell’impresa, con particolare riferimento al modello dell’impresa policentrica, articolata cioè in forma di gruppo di società, ed alle cosiddette supply chains, intendendosi per tali le relazioni fra imprese committenti ed imprese appaltatrici o fornitrici di beni o servizi. L’articolo si sviluppa poi sul terreno di un confronto fra il diritto francese e le soluzioni offerte dal diritto italiano al problema della responsabilità dell’impresa in posizione di potere (in particolare della capogruppo nell’ambito dei gruppi di società) rispetto alle possibili violazioni dei diritti umani e dei diritti in materia sociale ed ambientale, perpetrate nell’ambito delle società controllate. Al riguardo l’autrice ritiene che la disciplina italiana sia ancora insufficiente. Ritiene altresì che il cuore del problema tanto in Francia, quanto nel nostro Paese, risieda nella previsione di obblighi di disclosure (del resto imposti in ambito europeo dalla direttiva 95/2014/UE) e di adeguatezza organizzativa, specificamente rivolti alla istituzione di presidi di tutela preventiva e non solo repressiva. Occorre tuttavia che le norme siano sufficientemente precise e puntuali nella identificazione di detti obblighi e del loro ambito di applicazione: l’eccessiva ampiezza o addirittura genericità delle norme in questione può condurre alla loro sostanziale disapplicazione, non essendo concepibile che l’impresa si faccia integralmente carico dei compiti di tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali e delle responsabilità derivanti dalla lesione di detti diritti. Abstract EN The author starts from the examination of the innovative loi n. 2017-399 of 27 March 2017, which introduced in France a discipline of due diligence and prevention of risks of violation of human rights within the company, with particular reference to the model of the polycentric company, i.e. in the form of a group of companies, and the so-called supply chains, meaning the relations between contracting companies and companies that are contractors or suppliers of goods or services. The article then develops on the basis of a comparison between French law and the solutions offered by Italian law to the problem of the responsibility of the company in a position of power (in particular of the parent company within groups of companies) with respect to possible violations of human rights and social and environmental rights, perpetrated within subsidiaries. In this respect, the author considers that the Italian legislation is still insufficient. She also believes that the heart of the problem both in France and in Italy lies in the provision of disclosure obligations (imposed at European level by Directive 95/2014/EU) and organizational adequacy, specifically aimed at the establishment of preventive and not only repressive safeguards. It is necessary, however, that the rules are sufficiently precise and precise in identifying these obligations and their scope of application: the excessive breadth or even generality of the rules in question may lead to their substantial non-application, since it is not conceivable that the company is in full charged with the duties of protecting human, social and environmental rights and with the responsibilities deriving from the damage to these rights.

Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana / Scognamiglio, Giuliana. - In: RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE. - ISSN 0390-6760. - 10/2019:(2019), pp. 545-580.

Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana

Giuliana Scognamiglio
2019

Abstract

L’autrice prende le mosse dall’esame della innovativa loi n. 2017-399 del 27 marzo 2017, che ha introdotto in Francia una disciplina degli obblighi di due diligence e di prevenzione dei rischi di lesione dei diritti umani nell’ambito dell’impresa, con particolare riferimento al modello dell’impresa policentrica, articolata cioè in forma di gruppo di società, ed alle cosiddette supply chains, intendendosi per tali le relazioni fra imprese committenti ed imprese appaltatrici o fornitrici di beni o servizi. L’articolo si sviluppa poi sul terreno di un confronto fra il diritto francese e le soluzioni offerte dal diritto italiano al problema della responsabilità dell’impresa in posizione di potere (in particolare della capogruppo nell’ambito dei gruppi di società) rispetto alle possibili violazioni dei diritti umani e dei diritti in materia sociale ed ambientale, perpetrate nell’ambito delle società controllate. Al riguardo l’autrice ritiene che la disciplina italiana sia ancora insufficiente. Ritiene altresì che il cuore del problema tanto in Francia, quanto nel nostro Paese, risieda nella previsione di obblighi di disclosure (del resto imposti in ambito europeo dalla direttiva 95/2014/UE) e di adeguatezza organizzativa, specificamente rivolti alla istituzione di presidi di tutela preventiva e non solo repressiva. Occorre tuttavia che le norme siano sufficientemente precise e puntuali nella identificazione di detti obblighi e del loro ambito di applicazione: l’eccessiva ampiezza o addirittura genericità delle norme in questione può condurre alla loro sostanziale disapplicazione, non essendo concepibile che l’impresa si faccia integralmente carico dei compiti di tutela dei diritti umani, sociali ed ambientali e delle responsabilità derivanti dalla lesione di detti diritti. Abstract EN The author starts from the examination of the innovative loi n. 2017-399 of 27 March 2017, which introduced in France a discipline of due diligence and prevention of risks of violation of human rights within the company, with particular reference to the model of the polycentric company, i.e. in the form of a group of companies, and the so-called supply chains, meaning the relations between contracting companies and companies that are contractors or suppliers of goods or services. The article then develops on the basis of a comparison between French law and the solutions offered by Italian law to the problem of the responsibility of the company in a position of power (in particular of the parent company within groups of companies) with respect to possible violations of human rights and social and environmental rights, perpetrated within subsidiaries. In this respect, the author considers that the Italian legislation is still insufficient. She also believes that the heart of the problem both in France and in Italy lies in the provision of disclosure obligations (imposed at European level by Directive 95/2014/EU) and organizational adequacy, specifically aimed at the establishment of preventive and not only repressive safeguards. It is necessary, however, that the rules are sufficiently precise and precise in identifying these obligations and their scope of application: the excessive breadth or even generality of the rules in question may lead to their substantial non-application, since it is not conceivable that the company is in full charged with the duties of protecting human, social and environmental rights and with the responsibilities deriving from the damage to these rights.
2019
impresa; violazione dei diritti umani; gruppi di società; responsabilità della capogruppo
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Sulla tutela dei diritti umani nell’impresa e sul dovere di vigilanza dell’impresa capogruppo. Considerazioni a margine di un confronto fra la legislazione francese e quella italiana / Scognamiglio, Giuliana. - In: RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE. - ISSN 0390-6760. - 10/2019:(2019), pp. 545-580.
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