Il presente scritto muove dalla recentissima traduzione in lingua italiana dello scritto di Ferdinand Bang sulla Falsa demonstratio ma non intende solo segnalare al dibattito civilistico un’opera meritevole di qualche attenzione nel tentativo di offrire una consapevole rappresentazione del complessivo assetto “operazionale” di un istituto che sembra ancor oggi dotato di una significativa potenzialità evolutiva. Di ciò si vorrebbe dar conto anche alla luce della altrettanto recente pubblicazione di uno studio monografico di Alberto Venturelli che, sia pure con esclusivo riguardo al diritto successorio, ha proposto un’innovativa riflessione teorico concettuale in ordine all’utilità del principio falsa demonstratio non nocet, facendo da esso discendere un rimedio conservativo utile a reagire alle sopravvenienze manifestatesi nel lasso temporale intercorrente tra la redazione e l’esecuzione della scheda testamentaria. L’originalità dell’angolo visuale entro il quale il problema è stato da ultimo affrontato appare, invero, meno sorprendente se gli esiti appena prospettati sono messi a confronto con taluni rilievi svolti da Bang, il quale, pur muovendosi entro i confini di un’interpretazione rivelatasi perdente perché eccessivamente fedele ad un dogma volontaristico ormai definitivamente superato, offre già interessanti accenni alla possibilità di trarre dal principio falsa demonstratio non nocet indicazioni utili ad un suo utilizzo in funzione propriamente correttiva – e non soltanto ermeneutica – di una dichiarazione di volontà la cui erroneità si manifesti dopo il momento della sua formazione.
Falsa demonstratio tra vecchi e nuovi dogmi / Zaccheo, Massimo. - In: JUS CIVILE. - ISSN 2421-2563. - (2021), pp. 21-42.
Falsa demonstratio tra vecchi e nuovi dogmi
massimo zaccheo
2021
Abstract
Il presente scritto muove dalla recentissima traduzione in lingua italiana dello scritto di Ferdinand Bang sulla Falsa demonstratio ma non intende solo segnalare al dibattito civilistico un’opera meritevole di qualche attenzione nel tentativo di offrire una consapevole rappresentazione del complessivo assetto “operazionale” di un istituto che sembra ancor oggi dotato di una significativa potenzialità evolutiva. Di ciò si vorrebbe dar conto anche alla luce della altrettanto recente pubblicazione di uno studio monografico di Alberto Venturelli che, sia pure con esclusivo riguardo al diritto successorio, ha proposto un’innovativa riflessione teorico concettuale in ordine all’utilità del principio falsa demonstratio non nocet, facendo da esso discendere un rimedio conservativo utile a reagire alle sopravvenienze manifestatesi nel lasso temporale intercorrente tra la redazione e l’esecuzione della scheda testamentaria. L’originalità dell’angolo visuale entro il quale il problema è stato da ultimo affrontato appare, invero, meno sorprendente se gli esiti appena prospettati sono messi a confronto con taluni rilievi svolti da Bang, il quale, pur muovendosi entro i confini di un’interpretazione rivelatasi perdente perché eccessivamente fedele ad un dogma volontaristico ormai definitivamente superato, offre già interessanti accenni alla possibilità di trarre dal principio falsa demonstratio non nocet indicazioni utili ad un suo utilizzo in funzione propriamente correttiva – e non soltanto ermeneutica – di una dichiarazione di volontà la cui erroneità si manifesti dopo il momento della sua formazione.File | Dimensione | Formato | |
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