Una delle questioni più controverse riguardanti il PAT è quella che torna nuovamente all'attenzione dei Giudici amministrativi nella sentenza in esame (Tar Napoli, sez. VIII, sentenza n. 1653 del 15 marzo 2018), in merito alla possibilità nel giudizio amministrativo, in mancanza di un indirizzo PEC inserito nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 16, comma 12, d.l.n. 179/2012, di qualificare come “scusabile” l'errore di chi abbia notificato il ricorso ad un indirizzo PEC tratto dal registro IPA. I giudici del Tar Napoli sono favorevoli a tale interpretazione più permissiva rispetto al prevalente orientamento più rigoroso secondo cui è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata ad una Pubblica Amministrazione presso un indirizzo PEC non inserito nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità del ricorso. A sostegno della propria tesi i giudici hanno invocato, in primo luogo, i canoni di autoresponsabilità, legittimo affidamento e leale comportamento ai quali deve conformarsi l'Amministrazione, la quale non può, a fronte di un proprio inadempimento trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei propri confronti con modalità telematiche, anche in considerazione del fatto che non è raro che molte Amministrazioni, benché in possesso di un indirizzo PEC inserito nel registro IPA, non abbiano invece comunicato al Ministero della Giustizia, entro la data del 30 novembre 2014, un indirizzo da inserire nel relativo elenco ufficiale.
Il principio di autoresponsabilità della pa nell'ambito della notifica pec di un atto processuale / Cundari, Manuela. - (2018).
Il principio di autoresponsabilità della pa nell'ambito della notifica pec di un atto processuale
Cundari, Manuela
2018
Abstract
Una delle questioni più controverse riguardanti il PAT è quella che torna nuovamente all'attenzione dei Giudici amministrativi nella sentenza in esame (Tar Napoli, sez. VIII, sentenza n. 1653 del 15 marzo 2018), in merito alla possibilità nel giudizio amministrativo, in mancanza di un indirizzo PEC inserito nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 16, comma 12, d.l.n. 179/2012, di qualificare come “scusabile” l'errore di chi abbia notificato il ricorso ad un indirizzo PEC tratto dal registro IPA. I giudici del Tar Napoli sono favorevoli a tale interpretazione più permissiva rispetto al prevalente orientamento più rigoroso secondo cui è nulla la notifica del ricorso giurisdizionale effettuata ad una Pubblica Amministrazione presso un indirizzo PEC non inserito nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità del ricorso. A sostegno della propria tesi i giudici hanno invocato, in primo luogo, i canoni di autoresponsabilità, legittimo affidamento e leale comportamento ai quali deve conformarsi l'Amministrazione, la quale non può, a fronte di un proprio inadempimento trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei propri confronti con modalità telematiche, anche in considerazione del fatto che non è raro che molte Amministrazioni, benché in possesso di un indirizzo PEC inserito nel registro IPA, non abbiano invece comunicato al Ministero della Giustizia, entro la data del 30 novembre 2014, un indirizzo da inserire nel relativo elenco ufficiale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


