La questione sottoposta all’esame del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sentenza n. 344 del 7 giugno 2018) riguarda l’interpretazione del comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 – così come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168 - concernente i termini per depositare con modalità telematica gli atti in scadenza. Nello specifico, a seguito dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è sempre stato poco chiaro l’orario entro il quale devono essere depositati gli atti in scadenza, e più precisamente quali siano i casi in cui debba essere ancora rispettato il deposito entro le ore 12:00 al fine di non incorrere in una eccezione di irricevibilità. Il dubbio è generato dalla non facile comprensione del secondo periodo del comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 che sembra “depotenziare” in qualche modo i benefici derivanti dal funzionamento ininterrotto del processo telematico che dovrebbe essere svincolato dagli orari di apertura delle cancellerie, ed in apparente contrasto con il primo periodo della disposizione. Il C.g.a. ha risolto la questione chiarendo che la norma vada interpretata nel senso che i depositi possono essere effettuati fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile solo per quegli atti di parte che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di una udienza di cui sia stata già fissata o già nota la data, mentre il termine di deposito entro le ore 12:00 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, per tutti gli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già fissata.

Il termine di deposito degli atti e dei documenti a seguito dell'entrata in vigore del pat / Cundari, Manuela. - (2018).

Il termine di deposito degli atti e dei documenti a seguito dell'entrata in vigore del pat

Cundari, Manuela
2018

Abstract

La questione sottoposta all’esame del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sentenza n. 344 del 7 giugno 2018) riguarda l’interpretazione del comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 – così come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168 - concernente i termini per depositare con modalità telematica gli atti in scadenza. Nello specifico, a seguito dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico è sempre stato poco chiaro l’orario entro il quale devono essere depositati gli atti in scadenza, e più precisamente quali siano i casi in cui debba essere ancora rispettato il deposito entro le ore 12:00 al fine di non incorrere in una eccezione di irricevibilità. Il dubbio è generato dalla non facile comprensione del secondo periodo del comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 che sembra “depotenziare” in qualche modo i benefici derivanti dal funzionamento ininterrotto del processo telematico che dovrebbe essere svincolato dagli orari di apertura delle cancellerie, ed in apparente contrasto con il primo periodo della disposizione. Il C.g.a. ha risolto la questione chiarendo che la norma vada interpretata nel senso che i depositi possono essere effettuati fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile solo per quegli atti di parte che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di una udienza di cui sia stata già fissata o già nota la data, mentre il termine di deposito entro le ore 12:00 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del PAT, per tutti gli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già fissata.
2018
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1507098
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