Il legislatore italiano, solo sul finire della XIV legislatura, in esito ad un travagliato iter parlamentare, ha approvato la l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. “legge sulla tutela del risparmio”), sul cui disegno di riforma è poi intervenuto, apportando in taluni casi rilevanti novità, anche il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 13. Nell’ambito di questo, per molti versi, complesso intervento rare sono, invero, le norme attraverso le quali il legislatore ha mostrato sensibilità per l’esigenza di tutela diretta del risparmio. Tra esse certamente un ruolo centrale riveste l’art. 27 della l. n. 262/ 2005, nel quale è chiara la preoccupazione del legislatore di preordinare una tutela privatistica e di tipo compensativo del risparmiatore/investitore. Due delle tre deleghe al governo contemplate in questo articolo perseguono, infatti, l’obiettivo di predisporre strumenti volti ad agevolare la richiesta e a rendere più celere l’ottenimento da parte del risparmiatore e dell’investitore di un ristoro al pregiudizio patrimoniale eventualmente subito per effetto della violazione della disciplina sull’intermediazione finanziaria contenuta nel t.u.f. Sui problemi legati all’attuazione di questa norma si concentrerà pertanto l’attenzione, non prima però di aver sintetizzato le direttive in essa impartite al legislatore delegato e di averne operato una valutazione complessiva, idonea, tra l’altro, a chiarire la chiave di lettura adottata nella successiva indagine.
Legge sul risparmio e nuovi strumenti di tutela diretta dell’investitore non professionale / Caridi, Vincenzo. - In: DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO. - ISSN 1722-8360. - (2007), pp. 233-291.
Legge sul risparmio e nuovi strumenti di tutela diretta dell’investitore non professionale
Vincenzo Caridi
2007
Abstract
Il legislatore italiano, solo sul finire della XIV legislatura, in esito ad un travagliato iter parlamentare, ha approvato la l. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. “legge sulla tutela del risparmio”), sul cui disegno di riforma è poi intervenuto, apportando in taluni casi rilevanti novità, anche il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 13. Nell’ambito di questo, per molti versi, complesso intervento rare sono, invero, le norme attraverso le quali il legislatore ha mostrato sensibilità per l’esigenza di tutela diretta del risparmio. Tra esse certamente un ruolo centrale riveste l’art. 27 della l. n. 262/ 2005, nel quale è chiara la preoccupazione del legislatore di preordinare una tutela privatistica e di tipo compensativo del risparmiatore/investitore. Due delle tre deleghe al governo contemplate in questo articolo perseguono, infatti, l’obiettivo di predisporre strumenti volti ad agevolare la richiesta e a rendere più celere l’ottenimento da parte del risparmiatore e dell’investitore di un ristoro al pregiudizio patrimoniale eventualmente subito per effetto della violazione della disciplina sull’intermediazione finanziaria contenuta nel t.u.f. Sui problemi legati all’attuazione di questa norma si concentrerà pertanto l’attenzione, non prima però di aver sintetizzato le direttive in essa impartite al legislatore delegato e di averne operato una valutazione complessiva, idonea, tra l’altro, a chiarire la chiave di lettura adottata nella successiva indagine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.