Il saggio muove dal dato sistematico, che emerge dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, dell'ampliamento delle funzioni (e correlativi poteri) del curatore fallimentare (nel nuovo Codice: della liquidazione giudiziale), anche come interprete delle istanze privatistiche legate alla crisi di impresa; ciò in armonia con un principio generale di "buon andamento" delle procedure che, in materia di abuso di direzione e coordinamento, è funzionale ad ottimizzare l'esperimento dell'azione di responsabilità contro la capogruppo. In questo quadro l'A. ritiene che il Codice rechi una importante innovazione rappresentata dall'introduzione della facoltà di esperire non soltanto l'azione dei creditori sociali (art. 2497, ult. comma, c.c.) ma altresì l'azione spettante ai soci. In tale direzione, dopo una ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, l'A. adduce vari argomenti, che postulano una revisione del concetto di azione di massa: come mezzo di tutela non esclusivamente a favore del ceto creditorio concorsuale, diventano "collettive o di classe" in quanto finalizzate alla ricostruzione del patrimonio in senso lato del debitore, incluse le prospettive di reddito
Abuso di eterodirezione e poteri del curatore / Santosuosso, Daniele U.. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - 6(2020), pp. 1255-1268.
Abuso di eterodirezione e poteri del curatore
Daniele U. Santosuosso
2020
Abstract
Il saggio muove dal dato sistematico, che emerge dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, dell'ampliamento delle funzioni (e correlativi poteri) del curatore fallimentare (nel nuovo Codice: della liquidazione giudiziale), anche come interprete delle istanze privatistiche legate alla crisi di impresa; ciò in armonia con un principio generale di "buon andamento" delle procedure che, in materia di abuso di direzione e coordinamento, è funzionale ad ottimizzare l'esperimento dell'azione di responsabilità contro la capogruppo. In questo quadro l'A. ritiene che il Codice rechi una importante innovazione rappresentata dall'introduzione della facoltà di esperire non soltanto l'azione dei creditori sociali (art. 2497, ult. comma, c.c.) ma altresì l'azione spettante ai soci. In tale direzione, dopo una ricostruzione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia, l'A. adduce vari argomenti, che postulano una revisione del concetto di azione di massa: come mezzo di tutela non esclusivamente a favore del ceto creditorio concorsuale, diventano "collettive o di classe" in quanto finalizzate alla ricostruzione del patrimonio in senso lato del debitore, incluse le prospettive di redditoFile | Dimensione | Formato | |
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