L’articolo si inserisce nell’ambito del progetto di riforma costituzionale promosso dal governo Renzi, contenuto nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 (e sottoposto successivamente a referendum il 4 dicembre 2016), che aveva come obiettivo la ricerca di un sistema volto a garantire un maggiore equilibrio tra Stato e Regioni in grado di sciogliere la “matassa” causata dal fitto intrecciarsi di legislazione statale e regionale, mediante la riaffermazione di fatto di un nuovo “accentramento”. In tale contesto si analizza nello specifico il tema della riforma del titolo V e del riordino dei criteri di riparto di competenza tra Stato e Regioni, mediante un excursus storico in merito al riparto delle competenze che parte dal sistema antecedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, come noto, era stata adottata nell’ottica – totalmente opposta – di aumentare il decentramento amministrativo italiano. La riforma costituzionale attuata con la legge 18 ottobre 2001 n. 3, a distanza di molti anni ha messo in luce molte criticità tra cui l’incerto riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il mancato raccordo tra funzioni legislative ed amministrative, e la mancanza di coordinamento con il sistema delle autonomie locali. L’eccessiva confusione di poteri e responsabilità e la frammentazione dei campi di intervento tra Stato e Regioni ha provocato un eccessivo contenzioso costituzionale che si traduce tutt’oggi in una straordinaria incertezza del diritto, che spesso riguarda anche materie essenziali per lo sviluppo economico. Le numerose criticità emerse dall’applicazione concreta di tale riforma hanno portato i successivi governi ad interrogarsi sulla necessità di riformare nuovamente il Titolo V della Costituzione con proposte che, ancorché non andate a buon fine, erano tutte accomunate dal tentativo di spostare nuovamente al “centro” alcune materie. Con particolare riferimento alle proposte di modifica avanzate dal governo Renzi venivano soppresse, all’interno dell’art. 117 della Costituzione, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni per essere redistribuite tra competenza esclusiva statale (la maggior parte) e competenza regionale. Sempre all'articolo 117 era stata, inoltre, introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia" che prevedeva (anche per le materie non di competenza statale) l'intervento del Governo qualora lo avesse richiesto “la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”. Ma numerose sono le perplessità emerse anche in merito a tale proposta di riforma - riforma che, ad ogni modo, non è entrata in vigore a seguito dell’esito negativo della consultazione referendaria -.

Il riparto della potestà legislativa tra stato e regioni. Luci ed ombre del nuovo progetto di riforma / Cundari, Manuela. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 12/2016(2016).

Il riparto della potestà legislativa tra stato e regioni. Luci ed ombre del nuovo progetto di riforma

Cundari, Manuela
2016

Abstract

L’articolo si inserisce nell’ambito del progetto di riforma costituzionale promosso dal governo Renzi, contenuto nel testo di legge costituzionale approvato dal Parlamento italiano il 12 aprile 2016 (e sottoposto successivamente a referendum il 4 dicembre 2016), che aveva come obiettivo la ricerca di un sistema volto a garantire un maggiore equilibrio tra Stato e Regioni in grado di sciogliere la “matassa” causata dal fitto intrecciarsi di legislazione statale e regionale, mediante la riaffermazione di fatto di un nuovo “accentramento”. In tale contesto si analizza nello specifico il tema della riforma del titolo V e del riordino dei criteri di riparto di competenza tra Stato e Regioni, mediante un excursus storico in merito al riparto delle competenze che parte dal sistema antecedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, come noto, era stata adottata nell’ottica – totalmente opposta – di aumentare il decentramento amministrativo italiano. La riforma costituzionale attuata con la legge 18 ottobre 2001 n. 3, a distanza di molti anni ha messo in luce molte criticità tra cui l’incerto riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il mancato raccordo tra funzioni legislative ed amministrative, e la mancanza di coordinamento con il sistema delle autonomie locali. L’eccessiva confusione di poteri e responsabilità e la frammentazione dei campi di intervento tra Stato e Regioni ha provocato un eccessivo contenzioso costituzionale che si traduce tutt’oggi in una straordinaria incertezza del diritto, che spesso riguarda anche materie essenziali per lo sviluppo economico. Le numerose criticità emerse dall’applicazione concreta di tale riforma hanno portato i successivi governi ad interrogarsi sulla necessità di riformare nuovamente il Titolo V della Costituzione con proposte che, ancorché non andate a buon fine, erano tutte accomunate dal tentativo di spostare nuovamente al “centro” alcune materie. Con particolare riferimento alle proposte di modifica avanzate dal governo Renzi venivano soppresse, all’interno dell’art. 117 della Costituzione, le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni per essere redistribuite tra competenza esclusiva statale (la maggior parte) e competenza regionale. Sempre all'articolo 117 era stata, inoltre, introdotta la cosiddetta "clausola di supremazia" che prevedeva (anche per le materie non di competenza statale) l'intervento del Governo qualora lo avesse richiesto “la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”. Ma numerose sono le perplessità emerse anche in merito a tale proposta di riforma - riforma che, ad ogni modo, non è entrata in vigore a seguito dell’esito negativo della consultazione referendaria -.
2016
Titolo V; riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni; proposta di riforma costituzionale
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Il riparto della potestà legislativa tra stato e regioni. Luci ed ombre del nuovo progetto di riforma / Cundari, Manuela. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 12/2016(2016).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1503984
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