Di seguito la Rivista pubblica - debitamente estraniati dalle peculiarita` fattuali del caso e debitamente anonimizzati secondo le piu` stringenti regole - due pareri pro veritate o meglio e rectius: expert witness statements, in vista del dibattimento in un arbitrato internazionale e della escussione orale dei contrapposti ‘‘testi esperti’’ di diritto italiano. L’arbitrato, deciso di recente con un lodo che per riservatezza non possiamo pubblicare, aveva sede in Germania, la lingua era l’inglese, e la lex causae era il diritto italiano, ancorche´ le due parti fossero di nazionalita` diversa. La convenzione d’arbitrato era contenuta in un contratto di durata. Una clausola di attualizzazione del corrispettivo obbligava le parti a rinegoziare in buona fede il prezzo a fronte di cambiamenti significativi dello scenario di mercato. La clausola compromissoria a sua volta prevedeva che ‘‘qualunque controversia o disputa’’ sara` risolta mediante arbitrato, secondo il regolamento della Camera di Commercio Internazionale. Vi era gia` stato un primo arbitrato fra le parti, culminato in un lodo non impugnato, quella volta con sede in Francia (sempre in inglese e con legge italiana, basato invero sulla stessa clausola, che quanto alla sede non era ben determinante). Si e` posto quindi il problema dell’ampiezza oggettiva della efficacia di giudicato di quel lodo quanto alla interpretazione della medesima clausola di attualizzazione del prezzo, contenuta nello stesso contratto ma per un periodo diverso. Ad aversi invocabilita` dell’art. 2909 c.c. italiano, come preteso dall’attore, occorreva (a) essere certi che il precedente lodo fosse di accertamento di diritti e quindi di contenuti oggettivamente giurisdizionali e (b) che l’eventuale conseguente efficacia di giudicato si potesse estendere all’interpretazione della clausola di aggiornamento dei prezzi e dei relativi meccanismi, quale offerta dai primi arbitri. Era anche conteso se a tal riguardo dovesse applicarsi il diritto italiano oppure quello dello Stato della sede dell’arbitrato. Il convenuto, sulla base degli argomenti sviluppati dal report del Prof. Consolo, contestava tutti tali assunti, sostenuti dal report del Prof. Vaccarella. La questione diritto italiano/diritto della sede, che costituiva ulteriore ground per negare l’efficacia di giudicato nella specie (per il diritto dello Stato della sede pacificamente non configurabile), non e` trattata in questi due reports ora pubblicati, di cui non sfuggira` ai lettori il rilievo giuridico-sistematico.

Sulla natura del precedente arbitrato e sui limiti oggettivi della efficacia vincolante del relativo lodo / Consolo, Claudio. - In: INT'L LIS. - ISSN 1594-7955. - (2016), pp. 25-50.

Sulla natura del precedente arbitrato e sui limiti oggettivi della efficacia vincolante del relativo lodo

CONSOLO, Claudio
2016

Abstract

Di seguito la Rivista pubblica - debitamente estraniati dalle peculiarita` fattuali del caso e debitamente anonimizzati secondo le piu` stringenti regole - due pareri pro veritate o meglio e rectius: expert witness statements, in vista del dibattimento in un arbitrato internazionale e della escussione orale dei contrapposti ‘‘testi esperti’’ di diritto italiano. L’arbitrato, deciso di recente con un lodo che per riservatezza non possiamo pubblicare, aveva sede in Germania, la lingua era l’inglese, e la lex causae era il diritto italiano, ancorche´ le due parti fossero di nazionalita` diversa. La convenzione d’arbitrato era contenuta in un contratto di durata. Una clausola di attualizzazione del corrispettivo obbligava le parti a rinegoziare in buona fede il prezzo a fronte di cambiamenti significativi dello scenario di mercato. La clausola compromissoria a sua volta prevedeva che ‘‘qualunque controversia o disputa’’ sara` risolta mediante arbitrato, secondo il regolamento della Camera di Commercio Internazionale. Vi era gia` stato un primo arbitrato fra le parti, culminato in un lodo non impugnato, quella volta con sede in Francia (sempre in inglese e con legge italiana, basato invero sulla stessa clausola, che quanto alla sede non era ben determinante). Si e` posto quindi il problema dell’ampiezza oggettiva della efficacia di giudicato di quel lodo quanto alla interpretazione della medesima clausola di attualizzazione del prezzo, contenuta nello stesso contratto ma per un periodo diverso. Ad aversi invocabilita` dell’art. 2909 c.c. italiano, come preteso dall’attore, occorreva (a) essere certi che il precedente lodo fosse di accertamento di diritti e quindi di contenuti oggettivamente giurisdizionali e (b) che l’eventuale conseguente efficacia di giudicato si potesse estendere all’interpretazione della clausola di aggiornamento dei prezzi e dei relativi meccanismi, quale offerta dai primi arbitri. Era anche conteso se a tal riguardo dovesse applicarsi il diritto italiano oppure quello dello Stato della sede dell’arbitrato. Il convenuto, sulla base degli argomenti sviluppati dal report del Prof. Consolo, contestava tutti tali assunti, sostenuti dal report del Prof. Vaccarella. La questione diritto italiano/diritto della sede, che costituiva ulteriore ground per negare l’efficacia di giudicato nella specie (per il diritto dello Stato della sede pacificamente non configurabile), non e` trattata in questi due reports ora pubblicati, di cui non sfuggira` ai lettori il rilievo giuridico-sistematico.
2016
arbitrato; arbitrato internazionale; diritto processuale civile
01 Pubblicazione su rivista::01b Commento, Erratum, Replica e simili
Sulla natura del precedente arbitrato e sui limiti oggettivi della efficacia vincolante del relativo lodo / Consolo, Claudio. - In: INT'L LIS. - ISSN 1594-7955. - (2016), pp. 25-50.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1503356
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